La diffamazione online è un reato sempre più diffuso nell’era digitale. Con l’uso massiccio dei social media, blog e forum, molte persone si trovano a dover affrontare accuse di diffamazione o a subire danni alla propria reputazione a causa di dichiarazioni false o offensive pubblicate sul web.
Se ti trovi coinvolto in un caso di diffamazione online a Torino, sia come vittima che come imputato, è fondamentale affidarsi a un avvocato penalista esperto in diritto dell’informazione e reati a mezzo internet.
In questo articolo analizziamo il reato di diffamazione online, le sue implicazioni legali, i diritti delle persone coinvolte e le migliori strategie difensive per affrontare il processo.
Cos'è la diffamazione online e quali sono le implicazioni legali?
Definizione e normativa di riferimento
La diffamazione online è un reato previsto dall’articolo 595 del Codice Penale, che punisce chiunque offenda la reputazione di una persona, comunicando con più persone. Se il reato viene commesso tramite mezzi di pubblicità, come internet, la pena viene aumentata.
Alcune leggi e normative applicabili includono:
- Art. 595 Codice Penale – Diffamazione;
- Art. 596-bis Codice Penale – Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità;
- Art. 167 del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003) – Violazione della privacy;
- Legge n. 47/1948 – Legge sulla stampa, applicabile anche ai giornali online.
Quando un commento online è diffamatorio?
Perché una dichiarazione sia considerata diffamatoria, deve:
- Essere falsa o altamente offensiva;
- Essere diretta a una persona specifica o identificabile;
- Essere comunicata a più persone (pubblicata online, ad esempio su social media o blog);
- Non rientrare nel diritto di critica o cronaca (che ha limiti ben definiti dalla giurisprudenza).
Conseguenze legali della diffamazione online
Le sanzioni per la diffamazione online possono includere:
- Reclusione fino a 3 anni se il reato è commesso tramite internet;
- Sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 30.000 euro;
- Risarcimento danni alla parte lesa, con importi variabili a seconda del danno reputazionale subito.