Cosa prevede la legge italiana sul mandato di arresto europeo?

Avv. Massimo Romano — Penalista Cassazionista | Ordine Avvocati Napoli n. 14553 | Cassazione dal 23/10/2015
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Risposta diretta

La legge italiana sul MAE è la L. 69/2005 (più volte modificata). Disciplina sia l'esecuzione in Italia di MAE esteri (MAE passivo) che l'emissione di MAE italiani verso altri paesi UE (MAE attivo). Dopo la sentenza CGUE Pupino (2005) deve essere interpretata in conformità con la Decisione Quadro UE.

Cosa Prevede la Legge Italiana sul MAE

La Legge 22 aprile 2005 n. 69 ha recepito in Italia la Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. È stata più volte modificata per adeguarsi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Le Due Direzioni: MAE Passivo e MAE Attivo

MAE Passivo — Italia riceve un MAE da un paese UE

Quando un paese UE emette un MAE per una persona che si trova in Italia, la procedura italiana prevede: arresto dalla PG, prima udienza Corte d'Appello entro 6 giorni, udienza di merito entro 60 giorni, decisione definitiva, eventuale ricorso per Cassazione entro 10 giorni. La Corte d'Appello competente per territorio esegue il procedimento.

MAE Attivo — Italia emette un MAE verso un paese UE

Quando la magistratura italiana emette un MAE per una persona che si trova in un altro paese UE, è la Corte d'Appello italiana che compila il modulo standardizzato e lo trasmette attraverso il SIS II o direttamente all'autorità giudiziaria del paese dove si trova la persona.

I Motivi di Rifiuto nella Legge Italiana

L'art. 18 L. 69/2005 elenca i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi, tra cui:

  • Ne bis in idem: art. 18 co. 1 lett. b) — sentenza definitiva italiana per lo stesso fatto
  • Amnistia: art. 18 co. 1 lett. c) — amnistia italiana per il reato
  • Minore età: art. 18 co. 1 lett. g) — meno di 14 anni al momento del fatto
  • Cittadinanza italiana: art. 18 co. 1 lett. r) — diritto a scontare la pena in Italia
  • Competenza italiana: art. 18 co. 1 lett. p) — reato commesso in Italia

Le Modifiche Post-Riforma e la Giurisprudenza della CGUE

Le sentenze della Corte di Giustizia UE — in particolare Aranyosi (2016) sul rischio di trattamenti inumani nelle carceri, e LM (2018) sul rischio di violazione del diritto a un processo equo — hanno integrato la L. 69/2005 con basi per rifiutare il MAE in casi di violazione sistematica dei diritti fondamentali.

Domande Frequenti

Quale tribunale decide sul MAE in Italia?

La Corte d'Appello del distretto nel cui territorio è avvenuto l'arresto. In pratica le Corti d'Appello più attive in materia di MAE sono Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna — nelle città con maggiore traffico internazionale. La Cassazione decide sui ricorsi contro le sentenze della Corte d'Appello.

La L. 69/2005 tutela i diritti fondamentali?

Sì — l'art. 1 co. 3 L. 69/2005 prevede che l'esecuzione del MAE non possa portare alla violazione dei diritti fondamentali garantiti dall'art. 6 TUE e dalla Carta dei Diritti Fondamentali UE. Questa clausola, interpretata alla luce della giurisprudenza CGUE (Aranyosi, LM), permette di rifiutare il MAE quando c'è rischio reale di violazione.

La legge italiana prevede garanzie speciali per i cittadini italiani?

Sì. L'art. 18 co. 1 lett. r) L. 69/2005 prevede che per il cittadino italiano la consegna possa essere subordinata alla condizione che, dopo la sentenza, venga rinviato in Italia per scontare la pena. Questo diritto è una delle leve difensive più importanti per i cittadini italiani colpiti da MAE estero.