Quali Sono i Miei Diritti Se Vengo Arrestato?
La fattispecie è prevista dall'art. 13 Cost. e artt. 386-391 c.p.p., sotto la rubrica «Diritti della persona arrestata». Fonte: Costituzione, art. 13; codice di procedura penale, artt. 64, 386, 387, 390 e 391; direttiva 2012/13/UE.
Il riferimento normativo
La fattispecie è prevista dall'art. 13 Cost. e artt. 386-391 c.p.p., sotto la rubrica «Diritti della persona arrestata». Fonte: Costituzione, art. 13; codice di procedura penale, artt. 64, 386, 387, 390 e 391; direttiva 2012/13/UE.
Procedibilità: informazione sui diritti per iscritto (art. 386 co. 1 c.p.p.); avviso al difensore; facoltà di non rispondere; diritto di informare un familiare; convalida entro 96 ore complessive. Giudice competente: giudice per le indagini preliminari del luogo dell'arresto.
Dove la difesa può incidere
Il punto su cui si gioca la difesa è le prime 48 ore, in cui la difesa può incidere sulla convalida e sulla scelta della misura, e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza gli avvertimenti dell'art. 64 co. 3 c.p.p..
Da qui discendono le verifiche preliminari sul fascicolo: quale comma è stato contestato, se la qualificazione giuridica regge alla luce degli elementi raccolti, se gli atti di indagine sono stati compiuti con le garanzie previste e se vi sono elementi da acquisire con indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.
Come si sviluppa il procedimento
Il percorso è quello ordinario del codice di procedura penale, ma i punti in cui la difesa può incidere sono pochi e collocati presto.
| Fase | Che cosa accade | Norma |
|---|---|---|
| Iscrizione della notizia di reato | Decorrono i termini di indagine | artt. 335 e 405 c.p.p. |
| Informazione di garanzia | Nomina del difensore e accesso agli atti compiuti | artt. 369 e 369-bis c.p.p. |
| Indagini difensive | Colloqui, dichiarazioni scritte, accertamenti tecnici di parte | artt. 391-bis e ss. c.p.p. |
| Avviso di conclusione delle indagini | Venti giorni per memorie, documenti e richiesta di interrogatorio | art. 415-bis c.p.p. |
| Udienza preliminare | Scelta dei riti alternativi | artt. 416, 438 e 444 c.p.p. |
| Dibattimento | Formazione della prova nel contraddittorio | artt. 496 e ss. c.p.p. |
| Impugnazioni | Appello e ricorso per cassazione | artt. 593 e 606 c.p.p. |
Termini e prescrizione
Il tempo necessario a prescrivere corrisponde al massimo della pena edittale prevista dall'art. 13 Cost. e artt. 386-391 c.p.p., e comunque non è inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni (art. 157 c.p.). Gli atti interruttivi elencati dall'art. 160 c.p. fanno decorrere un nuovo termine, che non può comunque superare gli aumenti massimi dell'art. 161.
Per i fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado; nei gradi di impugnazione opera invece l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio, introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. La regola applicabile dipende quindi dalla data del fatto, ed è la prima verifica da fare sul fascicolo.
Le domande che riceviamo più spesso
Il reato è procedibile d'ufficio o a querela?
Procedibilità: informazione sui diritti per iscritto (art. 386 co. 1 c.p.p.); avviso al difensore; facoltà di non rispondere; diritto di informare un familiare; convalida entro 96 ore complessive. Il giudice competente è: giudice per le indagini preliminari del luogo dell'arresto.
Qual è il primo punto da verificare in difesa?
Le prime 48 ore, in cui la difesa può incidere sulla convalida e sulla scelta della misura, e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza gli avvertimenti dell'art. 64 co. 3 c.p.p.. È la verifica che orienta tutte le altre.
Dove si trova il testo della norma?
Il riferimento è: Costituzione, art. 13; codice di procedura penale, artt. 64, 386, 387, 390 e 391; direttiva 2012/13/UE. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.
I tuoi diritti in sintesi

Quando vieni arrestato hai 7 diritti fondamentali immediati: (1) essere informato del reato; (2) silenzio senza conseguenze; (3) avvocato subito; (4) colloquio col difensore prima di qualsiasi interrogatorio; (5) avvisare un familiare; (6) interprete gratuito; (7) assistenza medica. Nessuno può negarti questi diritti — sono garantiti dalla Costituzione, dal c.p.p. e dalla CEDU.
Conoscere i propri diritti in caso di arresto è la prima forma di difesa. La legge italiana garantisce una serie di diritti fondamentali che scattano nel momento stesso in cui le forze dell'ordine ti privano della libertà. L'Avv. Massimo Romano, penalista cassazionista a Roma, spiega ogni diritto, come esercitarlo concretamente e cosa fare quando viene violato. Per assistenza immediata: +39 335 669 3954.
1. I 7 Diritti Fondamentali Immediati in Caso di Arresto
L'art. 386 c.p.p. impone alla polizia giudiziaria di informarti immediatamente dei tuoi diritti al momento dell'arresto. Questi diritti non sono opzionali: la loro violazione può portare all'inutilizzabilità delle prove e alla nullità degli atti processuali.
| # | Diritto | Base legale | Come esercitarlo |
|---|---|---|---|
| 1 | Essere informato del reato contestato | Art. 386 c.p.p., art. 6 CEDU | Chiedi per iscritto quale norma penale ti è contestata |
| 2 | Diritto al silenzio | Art. 64 c.p.p., art. 24 Cost. | Di' solo: "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere" |
| 3 | Nominare un avvocato di fiducia | Art. 96-97 c.p.p., art. 24 Cost. | Fornisci nome e numero dell'avvocato o chiedi il d'ufficio |
| 4 | Colloquio immediato col difensore | Art. 104 c.p.p. | Chiedi espressamente di parlare con l'avvocato prima di qualsiasi atto |
| 5 | Avvisare un familiare | Art. 387 c.p.p. | Chiedi che la PG avvisi un familiare o persona di fiducia |
| 6 | Interprete gratuito | Art. 143 c.p.p., Dir. UE 2010/64 | Dichiara di non comprendere l'italiano e chiedi l'interprete |
| 7 | Assistenza medica | Art. 11 Ord. Pen., art. 3 CEDU | Segnala immediatamente qualsiasi condizione di salute urgente |
2. Il Diritto al Silenzio: Art. 64 c.p.p. Spiegato
Il diritto al silenzio è garantito dall'art. 64 c.p.p. e ha radici costituzionali nell'art. 24 della Costituzione (diritto di difesa) e nell'art. 6 della CEDU (diritto a un processo equo). Prima di qualsiasi interrogatorio, la polizia giudiziaria o il PM devono avvertirti che:
- Le dichiarazioni che rendi possono essere utilizzate nei tuoi confronti
- Hai facoltà di non rispondere ad alcuna domanda
- Se renderai dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerai la qualità di testimone
Se questi avvisi non vengono dati, le dichiarazioni rese sono inutilizzabili (art. 64 co. 3-bis c.p.p.). Questo è uno dei vizi processuali più sfruttati dalla difesa per eliminare dichiarazioni dannose dal fascicolo.
La formula esatta da usare
Per esercitare il diritto al silenzio in modo formalmente corretto, di' semplicemente: "Mi avvalgo della facoltà di non rispondere". Non aggiungere nulla. Non giustificarti. Non spiegare perché taci. Qualsiasi altra parola è una potenziale dichiarazione.
Il silenzio non è confessione
L'art. 64 c.p.p. prevede esplicitamente che il silenzio non possa essere interpretato come indizio di colpevolezza. Il giudice non può trarre conclusioni negative dal tuo silenzio. Questa è una garanzia assoluta — al contrario di quanto avviene in altri sistemi giuridici (es. nel sistema anglosassone alcune forme di silenzio possono avere conseguenze processuali).
3. Il Diritto all'Avvocato: Come e Quando Esercitarlo
Il diritto alla difesa è inviolabile in ogni stato e grado del processo (art. 24 co. 2 Cost.). In caso di arresto questo si traduce in diritti specifici e immediati:
Il diritto al colloquio immediato (art. 104 c.p.p.)
Hai diritto di conferire con il difensore immediatamente dopo l'arresto, anche in camera di sicurezza, prima di qualsiasi atto del procedimento. La PG non può procedere ad alcun interrogatorio o assunzione di sommarie informazioni prima che tu abbia avuto la possibilità di parlare con il tuo avvocato. Unica eccezione: nei casi di urgenza assoluta per specifici reati di criminalità organizzata, il PM può ritardare il colloquio con decreto motivato (art. 104 co. 3 c.p.p.), ma solo per le prime 48 ore.
Avvocato di fiducia vs. avvocato d'ufficio
Puoi nominare fino a due avvocati di fiducia (art. 96 c.p.p.). Se non li nomini, viene designato un avvocato d'ufficio dall'elenco del Consiglio dell'Ordine (art. 97 c.p.p.). Puoi sostituire l'avvocato d'ufficio con uno di fiducia in qualsiasi momento. L'Avv. Romano è raggiungibile h24 per interventi urgenti post-arresto: +39 335 669 3954.
4. Il Diritto all'Interprete: Garanzie per i Cittadini Stranieri
Il diritto all'interprete è garantito dall'art. 143 c.p.p. e dalla Direttiva UE 2010/64 (recepita in Italia con D.Lgs. 32/2014). Si applica a qualsiasi persona che non comprende o non parla sufficientemente l'italiano, indipendentemente dalla nazionalità.
Il diritto all'interprete copre:
- L'informativa dei diritti al momento dell'arresto
- Tutti gli interrogatori e le sommarie informazioni
- L'udienza di convalida dell'arresto
- Tutte le udienze del procedimento penale
- La traduzione dei documenti essenziali (avviso di garanzia, ordinanza cautelare, sentenza)
L'interprete è gratuito: il costo è a carico dello Stato, anche per chi non ha diritto al patrocinio a spese dello Stato. Se non viene fornito un interprete competente, gli atti compiuti in sua assenza possono essere dichiarati nulli.
5. I Diritti Durante la Custodia Cautelare
Se dopo l'udienza di convalida vieni sottoposto a custodia cautelare in carcere, entrano in vigore ulteriori diritti previsti dall'Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975):
- Diritto ai colloqui: con l'avvocato (senza limiti e senza controllo), con i familiari (nei limiti previsti dal regolamento), con il ministro del culto
- Diritto alla corrispondenza: le lettere ai familiari possono essere sottoposte a visto di controllo del magistrato, ma non quelle con l'avvocato
- Diritto all'informazione: accesso a giornali, radio e TV (con limitazioni per i detenuti in regime 41-bis)
- Diritto all'istruzione e al lavoro: possibilità di frequentare corsi scolastici e professionali interni al carcere
- Diritto alla salute: assistenza sanitaria equivalente a quella esterna, anche specialistica
- Diritto al mantenimento dei legami familiari: visite, telefonate nei limiti consentiti, permessi premio (per detenuti condannati)
- Diritto di reclamo: al magistrato di sorveglianza per violazioni dei diritti penitenziarii (art. 35 Ord. Pen.)
Durante le indagini e il processo
- Eccezione di inutilizzabilità: l'avvocato può eccepire l'inutilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei diritti (es. interrogatorio senza avviso ex art. 64 c.p.p.)
- Eccezione di nullità: per gli atti compiuti in violazione delle norme processuali a pena di nullità (es. senza interprete)
- Ricorso al Tribunale del Riesame: contro le misure cautelari illegittime, entro 10 giorni
Per le violazioni in carcere
- Reclamo al magistrato di sorveglianza (art. 35 Ord. Pen.): per violazioni dei diritti penitenziarii
- Ricorso alla CEDU: dopo aver esaurito i rimedi interni, per violazioni dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione Europea
Fonti normative e giurisprudenziali
I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.
- Codice di procedura penaleNormattiva — testo ufficiale
- Codice penaleNormattiva — testo ufficiale
- Costituzione della Repubblica ItalianaNormattiva — testo ufficiale
- Convenzione europea dei diritti dell'uomoNormattiva — testo ufficiale
- Interpol — Statuto e regole sul trattamento dei datiNormattiva — testo ufficiale
- Corte di Cassazione — banca dati ItalgiureMassime e sentenze ufficiali
- Consiglio Nazionale ForenseDeontologia e parametri forensi
