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Investigazioni difensive e perizie: quanto incidono

Aggiornato il 3 min di lettura637 parole
Risposta diretta

Le investigazioni difensive e le consulenze tecniche di parte sono attività autonome, che si aggiungono al compenso per la difesa e vanno preventivate separatamente. Il consulente tecnico ha un compenso proprio, che non passa dal difensore. Sono spesso la voce che decide l'esito del procedimento, e altrettanto spesso quella che viene omessa dal preventivo.

Che cosa comprendono

Il codice riconosce al difensore poteri autonomi di indagine: la ricerca di elementi di prova a favore dell'assistito (art. 327-bis c.p.p.), il colloquio e l'assunzione di dichiarazioni da persone informate (art. 391-bis c.p.p.), la richiesta di documenti alla pubblica amministrazione, l'accesso ai luoghi (art. 391-sexies c.p.p.), gli accertamenti tecnici.

A queste si aggiunge la possibilità di svolgere investigazioni preventive, prima ancora che il procedimento sia iniziato, per l'eventualità che si instauri (art. 391-nonies c.p.p.). È lo strumento che consente di arrivare preparati a una convocazione.

Le voci di spesa

AttivitàChi la svolgeRiferimento
Colloqui e assunzione di dichiarazioniIl difensore o un suo sostitutoart. 391-bis c.p.p.
Accesso ai luoghi e documentazioneIl difensore, eventualmente con ausiliariart. 391-sexies c.p.p.
Investigatore privato autorizzatoProfessionista con propria autorizzazioneart. 327-bis co. 3 c.p.p.
Consulenza tecnica di parteConsulente con compenso autonomoart. 233 c.p.p.
Accertamenti di laboratorioStrutture specializzateSpese vive documentate
Deposito nel fascicoloIl difensoreart. 391-octies c.p.p.

Il consulente tecnico di parte

Nei procedimenti in cui la prova è tecnica — colpa medica, incidenti stradali, reati informatici, reati economici, materia ambientale — il consulente di parte non è un accessorio: è ciò che consente di discutere la perizia disposta dal giudice o gli accertamenti dell'accusa su un piano di parità.

Il suo compenso è pattuito direttamente con lui ed è indipendente da quello del difensore. Un preventivo che non lo menziona lascia il cliente impreparato di fronte a una spesa che, in alcune materie, è la più rilevante dell'intero procedimento.

Le investigazioni per chi è ammesso al patrocinio

La disciplina delle spese di giustizia prevede che anche le spese per le investigazioni difensive e per la consulenza tecnica di parte possano essere liquidate dall'erario in favore di chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei limiti e con le procedure previste.

È una possibilità concreta ma richiede un'istanza motivata e, di regola, un'autorizzazione preventiva: procedere prima e chiedere dopo espone al rischio che la spesa resti a carico dell'interessato.

Quando conviene investire su questa voce

  • Quando la prova è tecnica e l'accusa si fonda su un accertamento specialistico.
  • Quando esistono testimoni che nessuno ha sentito e la cui versione è favorevole.
  • Quando le fonti si degradano: registrazioni di videosorveglianza, stato dei luoghi, tracce digitali.
  • Quando si punta a un'archiviazione: una memoria corredata di elementi concreti pesa più di una memoria argomentativa.

Il metodo con cui queste attività si programmano è descritto nella guida su come lavora lo studio.

Domande frequenti

Le investigazioni difensive sono comprese nel compenso?

Di regola no: sono attività autonome e vanno preventivate separatamente. Un preventivo serio lo dice espressamente.

Il consulente tecnico lo paga l'avvocato?

No. Il consulente di parte ha un compenso proprio, pattuito direttamente con lui.

Chi è ammesso al gratuito patrocinio può averle?

Sì, nei limiti e con le procedure previste dalla disciplina delle spese di giustizia, di regola previa istanza e autorizzazione.

Posso far sentire un testimone dal mio avvocato?

Sì: l'art. 391-bis c.p.p. consente al difensore di conferire con le persone informate e di assumerne dichiarazioni, con forme rigorose da rispettare.

Se la situazione è urgente

Se esistono fonti di prova che si stanno perdendo, l'attività va avviata prima del preventivo dettagliato. Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale.

Fonti normative e giurisprudenziali

I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.

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