Investigazioni difensive e perizie: quanto incidono
Le investigazioni difensive e le consulenze tecniche di parte sono attività autonome, che si aggiungono al compenso per la difesa e vanno preventivate separatamente. Il consulente tecnico ha un compenso proprio, che non passa dal difensore. Sono spesso la voce che decide l'esito del procedimento, e altrettanto spesso quella che viene omessa dal preventivo.
Che cosa comprendono
Il codice riconosce al difensore poteri autonomi di indagine: la ricerca di elementi di prova a favore dell'assistito (art. 327-bis c.p.p.), il colloquio e l'assunzione di dichiarazioni da persone informate (art. 391-bis c.p.p.), la richiesta di documenti alla pubblica amministrazione, l'accesso ai luoghi (art. 391-sexies c.p.p.), gli accertamenti tecnici.
A queste si aggiunge la possibilità di svolgere investigazioni preventive, prima ancora che il procedimento sia iniziato, per l'eventualità che si instauri (art. 391-nonies c.p.p.). È lo strumento che consente di arrivare preparati a una convocazione.
Le voci di spesa
| Attività | Chi la svolge | Riferimento |
|---|---|---|
| Colloqui e assunzione di dichiarazioni | Il difensore o un suo sostituto | art. 391-bis c.p.p. |
| Accesso ai luoghi e documentazione | Il difensore, eventualmente con ausiliari | art. 391-sexies c.p.p. |
| Investigatore privato autorizzato | Professionista con propria autorizzazione | art. 327-bis co. 3 c.p.p. |
| Consulenza tecnica di parte | Consulente con compenso autonomo | art. 233 c.p.p. |
| Accertamenti di laboratorio | Strutture specializzate | Spese vive documentate |
| Deposito nel fascicolo | Il difensore | art. 391-octies c.p.p. |
Il consulente tecnico di parte
Nei procedimenti in cui la prova è tecnica — colpa medica, incidenti stradali, reati informatici, reati economici, materia ambientale — il consulente di parte non è un accessorio: è ciò che consente di discutere la perizia disposta dal giudice o gli accertamenti dell'accusa su un piano di parità.
Il suo compenso è pattuito direttamente con lui ed è indipendente da quello del difensore. Un preventivo che non lo menziona lascia il cliente impreparato di fronte a una spesa che, in alcune materie, è la più rilevante dell'intero procedimento.
Le investigazioni per chi è ammesso al patrocinio
La disciplina delle spese di giustizia prevede che anche le spese per le investigazioni difensive e per la consulenza tecnica di parte possano essere liquidate dall'erario in favore di chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nei limiti e con le procedure previste.
È una possibilità concreta ma richiede un'istanza motivata e, di regola, un'autorizzazione preventiva: procedere prima e chiedere dopo espone al rischio che la spesa resti a carico dell'interessato.
Quando conviene investire su questa voce
- Quando la prova è tecnica e l'accusa si fonda su un accertamento specialistico.
- Quando esistono testimoni che nessuno ha sentito e la cui versione è favorevole.
- Quando le fonti si degradano: registrazioni di videosorveglianza, stato dei luoghi, tracce digitali.
- Quando si punta a un'archiviazione: una memoria corredata di elementi concreti pesa più di una memoria argomentativa.
Il metodo con cui queste attività si programmano è descritto nella guida su come lavora lo studio.
Domande frequenti
Le investigazioni difensive sono comprese nel compenso?
Di regola no: sono attività autonome e vanno preventivate separatamente. Un preventivo serio lo dice espressamente.
Il consulente tecnico lo paga l'avvocato?
No. Il consulente di parte ha un compenso proprio, pattuito direttamente con lui.
Chi è ammesso al gratuito patrocinio può averle?
Sì, nei limiti e con le procedure previste dalla disciplina delle spese di giustizia, di regola previa istanza e autorizzazione.
Posso far sentire un testimone dal mio avvocato?
Sì: l'art. 391-bis c.p.p. consente al difensore di conferire con le persone informate e di assumerne dichiarazioni, con forme rigorose da rispettare.
Se la situazione è urgente
Se esistono fonti di prova che si stanno perdendo, l'attività va avviata prima del preventivo dettagliato. Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale.
Fonti normative e giurisprudenziali
I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.
- Codice di procedura penaleNormattiva — testo ufficiale
- Codice penaleNormattiva — testo ufficiale
- L. 24/2017 — Legge Gelli-BiancoNormattiva — testo ufficiale
- Convenzione europea dei diritti dell'uomoNormattiva — testo ufficiale
- Consiglio Nazionale ForenseDeontologia e parametri forensi
