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Avvocato Penale per Diffamazione a Roma e Milano: Come

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Avv. Massimo Romano — Penalista Cassazionista | Ordine Avvocati Napoli n. 14553 | Cassazione dal 23/10/2015
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Risposta diretta

Diffamazione è disciplinata dall'art. 595 c.p.. La pena prevista per la fattispecie base è la reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 euro. Procedibilità: a querela della persona offesa nel termine di tre mesi. Il punto decisivo in difesa è l'applicabilità delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica.

Avvocato Penale per Diffamazione a Roma e Milano: Come — Studio Legale Avv. Massimo Romano

La diffamazione a mezzo stampa o social (art. 595 co. 3 c.p.) è punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o con la multa. La diffamazione online (social media, siti web, blog) rientra nella diffamazione aggravata. L'Avv. Romano difende sia i diffamati che gli accusati di diffamazione a Roma e Milano.

Quadro normativo applicabile

Il riferimento è l'art. 595 c.p. (Diffamazione). Fonte: Codice penale, art. 595.

Procedibilità: a querela della persona offesa nel termine di tre mesi. Giudice competente: tribunale monocratico.

Pene previste dall'ordinamento

L'art. 595 c.p. punisce il fatto con la reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 euro.

Ipotesi ulteriori previste dalla stessa disciplina: con attribuzione di un fatto determinato (co. 2): reclusione fino a 2 anni o multa fino a 2.065 euro; a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità (co. 3): reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro.

Sintesi del trattamento sanzionatorio
VoceContenuto
Normaart. 595 c.p.
Pena della fattispecie basereclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 euro
Altre ipotesicon attribuzione di un fatto determinato (co. 2): reclusione fino a 2 anni o multa fino a 2.065 euro; a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità (co. 3): reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro
Procedibilitàa querela della persona offesa nel termine di tre mesi
Giudice competentetribunale monocratico

Dove la difesa può incidere

Il punto su cui si gioca la difesa è l'applicabilità delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica, che richiedono verità del fatto, interesse pubblico e continenza espressiva.

Da qui discendono le verifiche preliminari sul fascicolo: quale comma è stato contestato, se la qualificazione giuridica regge alla luce degli elementi raccolti, se gli atti di indagine sono stati compiuti con le garanzie previste e se vi sono elementi da acquisire con indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.

Come si sviluppa il procedimento

Il percorso è quello ordinario del codice di procedura penale, ma i punti in cui la difesa può incidere sono pochi e collocati presto.

Fasi e finestre difensive
FaseChe cosa accadeNorma
Iscrizione della notizia di reatoDecorrono i termini di indagineartt. 335 e 405 c.p.p.
Informazione di garanziaNomina del difensore e accesso agli atti compiutiartt. 369 e 369-bis c.p.p.
Indagini difensiveColloqui, dichiarazioni scritte, accertamenti tecnici di parteartt. 391-bis e ss. c.p.p.
Avviso di conclusione delle indaginiVenti giorni per memorie, documenti e richiesta di interrogatorioart. 415-bis c.p.p.
Udienza preliminareScelta dei riti alternativiartt. 416, 438 e 444 c.p.p.
DibattimentoFormazione della prova nel contraddittorioartt. 496 e ss. c.p.p.
ImpugnazioniAppello e ricorso per cassazioneartt. 593 e 606 c.p.p.

Termini e prescrizione

Il tempo necessario a prescrivere corrisponde al massimo della pena edittale prevista dall'art. 595 c.p., e comunque non è inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni (art. 157 c.p.). Gli atti interruttivi elencati dall'art. 160 c.p. fanno decorrere un nuovo termine, che non può comunque superare gli aumenti massimi dell'art. 161.

Per i fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado; nei gradi di impugnazione opera invece l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio, introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. La regola applicabile dipende quindi dalla data del fatto, ed è la prima verifica da fare sul fascicolo.

Domande ricorrenti

Quale pena prevede l'art. 595 c.p.?

L'art. 595 c.p. punisce la fattispecie base con la reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.032 euro. Con attribuzione di un fatto determinato (co. 2): reclusione fino a 2 anni o multa fino a 2.065 euro; a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità (co. 3): reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro.

Il reato è procedibile d'ufficio o a querela?

Procedibilità: a querela della persona offesa nel termine di tre mesi. Il giudice competente è: tribunale monocratico.

Qual è il primo punto da verificare in difesa?

L'applicabilità delle scriminanti del diritto di cronaca e di critica, che richiedono verità del fatto, interesse pubblico e continenza espressiva. È la verifica che orienta tutte le altre.

Dove si trova il testo della norma?

Il riferimento è: Codice penale, art. 595. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.

Diffamazione Penale a Roma e Milano: Guida Completa — Le Forme di Diffamazione e le Pene

  • Diffamazione semplice (art. 595 co. 1): fino a 1 anno o multa fino a €1.032
  • Diffamazione aggravata con attribuzione di fatto determinato (co. 2): fino a 2 anni o multa fino a €2.065
  • Diffamazione a mezzo stampa, radiotelevisione o social media (co. 3): reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a €516

La Diffamazione Online: Social Media e Web

La Cassazione ha chiarito che la diffamazione commessa tramite social media (Facebook, Instagram, Twitter/X, TikTok, LinkedIn), messaggi WhatsApp inoltrati a più persone, blog e siti web rientra nella diffamazione aggravata "a mezzo stampa" — con pene più elevate rispetto alla diffamazione ordinaria. Il criterio è la potenziale diffusione del messaggio a un numero indeterminato di persone.

Fonti normative e giurisprudenziali

I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.

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