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Non ho versato il mantenimento: rischio il penale?

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Risposta diretta

L'art. 570-bis c.p. punisce il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio, ovvero che omette di versare l'assegno stabilito in favore dei figli. Si applicano le pene dell'art. 570 c.p., e a differenza di altre ipotesi familiari si procede d'ufficio.

Due norme che si sovrappongono

L'art. 570 c.p. punisce chi si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti minori, agli inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge.

L'art. 570-bis, introdotto dalla riforma del 2018 che ha riunito fattispecie prima disperse in leggi speciali, punisce specificamente l'omesso versamento dell'assegno stabilito dal giudice. La differenza pratica è sostanziale: per l'art. 570 occorre far mancare i mezzi di sussistenza, per l'art. 570-bis basta l'inadempimento del provvedimento.

Il quadro

ElementoRegolaNorma
Violazione degli obblighi di assistenzaReclusione fino a un anno o multa, alternative o congiunte nei casi previstiart. 570 c.p.
Omesso versamento dell'assegnoSi applicano le pene dell'art. 570 c.p.art. 570-bis c.p.
Procedibilità dell'art. 570-bisD'ufficioart. 570-bis c.p.
Mezzi di sussistenzaNozione più ristretta del tenore di vitaart. 570 co. 2 c.p.
Reato permanenteLa consumazione si protrae finché dura l'inadempimentoartt. 158 c.p.
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L'impossibilità economica va provata

È l'argomento difensivo principale ed è anche quello svolto peggio. L'incapacità economica non si afferma, si documenta: perdita del lavoro con la relativa comunicazione, dichiarazioni dei redditi, estratti conto, documentazione sanitaria in caso di inabilità, carichi familiari sopravvenuti.

La giurisprudenza di legittimità richiede inoltre che l'impossibilità sia assoluta e incolpevole, e che l'obbligato abbia comunque fatto quanto in suo potere: versamenti parziali, ricerca attiva di occupazione, riduzione delle spese non essenziali. Chi ha continuato a sostenere spese voluttuarie mentre non versava l'assegno difficilmente supera questo vaglio.

Il rapporto con il giudizio civile

Il procedimento penale non sostituisce gli strumenti civilistici e non si arresta perché è pendente una domanda di revisione dell'assegno. Finché il provvedimento non è modificato, l'obbligo resta quello fissato: presentare ricorso per la riduzione non sospende l'obbligo di versare.

Ne discende un'indicazione pratica: chi non può più sostenere l'importo deve chiedere la revisione al giudice civile e, nel frattempo, versare quanto può documentandolo. È la condotta che nel procedimento penale fa la differenza fra un inadempimento e una sottrazione volontaria.

I punti da verificare

  • L'esistenza e l'esecutività del provvedimento che fissa l'assegno, e la sua esatta portata.
  • Il periodo contestato, perché trattandosi di reato permanente la sua delimitazione incide su prescrizione e quantificazione.
  • I versamenti effettuati, anche parziali o diretti, che spesso non compaiono nella denuncia.
  • Le spese sostenute direttamente a beneficio dei figli, che vanno documentate e valutate.
  • La condotta riparatoria: il pagamento integrale prima del giudizio incide sull'esito, anche quando non produce l'estinzione.

Quando la vicenda si inserisce in un contesto di conflitto familiare più ampio, la contestazione arriva spesso insieme ad altre: il quadro è nelle guide sui reati contro la persona e sull'allontanamento dalla casa.

Domande frequenti

Non versare l'assegno è reato?

Sì. L'art. 570-bis c.p. punisce l'omesso versamento dell'assegno stabilito dal giudice, e si procede d'ufficio.

Se non ho i soldi rispondo comunque?

L'impossibilità economica esclude la responsabilità solo se assoluta e incolpevole, e va documentata: perdita del lavoro, redditi, spese, tentativi di versamento parziale.

Ho chiesto la riduzione al giudice civile: posso sospendere i versamenti?

No. Finché il provvedimento non è modificato l'obbligo resta quello fissato: la domanda di revisione non sospende il dovere di versare.

Se pago tutto il processo si chiude?

Il pagamento integrale prima del giudizio non produce automaticamente l'estinzione, ma incide in modo rilevante sull'esito e sul trattamento sanzionatorio.

Se la situazione è urgente

Se è arrivata una denuncia, la ricostruzione dei versamenti e della situazione reddituale va fatta subito e con documenti. Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale.

Fonti normative e giurisprudenziali

I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.

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