Genova: Consulenza Legale per Chi è Accusato di Traffico
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti è disciplinata dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. La pena prevista per la fattispecie base è la sostanze delle tabelle I e III (co. 1): reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26.000 a 260.000 euro. Procedibilità: d'ufficio. Il punto decisivo in difesa è la riconducibilità del fatto al comma 5.
Il riferimento normativo
Il riferimento è l'art. 73 d.P.R. 309/1990 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti). Fonte: D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 74 e 75.
Procedibilità: d'ufficio. Giudice competente: tribunale collegiale; competenza distrettuale per l'art. 74.
La cornice edittale
L'art. 73 d.P.R. 309/1990 punisce il fatto con la sostanze delle tabelle I e III (co. 1): reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26.000 a 260.000 euro.
Ipotesi ulteriori previste dalla stessa disciplina: sostanze delle tabelle II e IV (co. 4): reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.164 a 77.468 euro; fatto di lieve entità (co. 5): reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 1.032 a 10.329 euro; associazione finalizzata al traffico (art. 74): reclusione non inferiore a 20 anni per promotori e non inferiore a 10 anni per i partecipi.
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Norma | art. 73 d.P.R. 309/1990 |
| Pena della fattispecie base | sostanze delle tabelle I e III (co. 1): reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26.000 a 260.000 euro |
| Altre ipotesi | sostanze delle tabelle II e IV (co. 4): reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.164 a 77.468 euro; fatto di lieve entità (co. 5): reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 1.032 a 10.329 euro; associazione finalizzata al traffico (art. 74): reclusione non inferiore a 20 anni per promotori e non inferiore a 10 anni per i partecipi |
| Procedibilità | d'ufficio |
| Giudice competente | tribunale collegiale; competenza distrettuale per l'art. 74 |
Su che cosa si costruisce la difesa
Il punto su cui si gioca la difesa è la riconducibilità del fatto al comma 5, che è fattispecie autonoma di reato e non circostanza attenuante, e la distinzione fra detenzione per uso personale (art. 75, illecito amministrativo) e detenzione a fini di spaccio.
Da qui discendono le verifiche preliminari sul fascicolo: quale comma è stato contestato, se la qualificazione giuridica regge alla luce degli elementi raccolti, se gli atti di indagine sono stati compiuti con le garanzie previste e se vi sono elementi da acquisire con indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.
Come si sviluppa il procedimento
Il percorso è quello ordinario del codice di procedura penale, ma i punti in cui la difesa può incidere sono pochi e collocati presto.
| Fase | Che cosa accade | Norma |
|---|---|---|
| Iscrizione della notizia di reato | Decorrono i termini di indagine | artt. 335 e 405 c.p.p. |
| Informazione di garanzia | Nomina del difensore e accesso agli atti compiuti | artt. 369 e 369-bis c.p.p. |
| Indagini difensive | Colloqui, dichiarazioni scritte, accertamenti tecnici di parte | artt. 391-bis e ss. c.p.p. |
| Avviso di conclusione delle indagini | Venti giorni per memorie, documenti e richiesta di interrogatorio | art. 415-bis c.p.p. |
| Udienza preliminare | Scelta dei riti alternativi | artt. 416, 438 e 444 c.p.p. |
| Dibattimento | Formazione della prova nel contraddittorio | artt. 496 e ss. c.p.p. |
| Impugnazioni | Appello e ricorso per cassazione | artt. 593 e 606 c.p.p. |
Termini e prescrizione
Il tempo necessario a prescrivere corrisponde al massimo della pena edittale prevista dall'art. 73 d.P.R. 309/1990, e comunque non è inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni (art. 157 c.p.). Gli atti interruttivi elencati dall'art. 160 c.p. fanno decorrere un nuovo termine, che non può comunque superare gli aumenti massimi dell'art. 161.
Per i fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado; nei gradi di impugnazione opera invece l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio, introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. La regola applicabile dipende quindi dalla data del fatto, ed è la prima verifica da fare sul fascicolo.
Domande ricorrenti
Quale pena prevede l'art. 73 d.P.R. 309/1990?
L'art. 73 d.P.R. 309/1990 punisce la fattispecie base con la sostanze delle tabelle I e III (co. 1): reclusione da 6 a 20 anni e multa da 26.000 a 260.000 euro. Sostanze delle tabelle ii e iv (co. 4): reclusione da 2 a 6 anni e multa da 5.164 a 77.468 euro; fatto di lieve entità (co. 5): reclusione da 6 mesi a 4 anni e multa da 1.032 a 10.329 euro; associazione finalizzata al traffico (art. 74): reclusione non inferiore a 20 anni per promotori e non inferiore a 10 anni per i partecipi.
Il reato è procedibile d'ufficio o a querela?
Procedibilità: d'ufficio. Il giudice competente è: tribunale collegiale; competenza distrettuale per l'art. 74.
Qual è il primo punto da verificare in difesa?
La riconducibilità del fatto al comma 5, che è fattispecie autonoma di reato e non circostanza attenuante, e la distinzione fra detenzione per uso personale (art. 75, illecito amministrativo) e detenzione a fini di spaccio. È la verifica che orienta tutte le altre.
Dove si trova il testo della norma?
Il riferimento è: D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 74 e 75. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.

Fonti normative e giurisprudenziali
I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.
- Codice di procedura penaleNormattiva — testo ufficiale
- Codice penaleNormattiva — testo ufficiale
- D.P.R. 309/1990 — Testo unico stupefacentiNormattiva — testo ufficiale
- Costituzione della Repubblica ItalianaNormattiva — testo ufficiale
- Convenzione europea dei diritti dell'uomoNormattiva — testo ufficiale
- Corte di Cassazione — banca dati ItalgiureMassime e sentenze ufficiali
- Consiglio Nazionale ForenseDeontologia e parametri forensi
