Accusato di Deepfake e Reati ai Art. 612-quater c.p
La fattispecie è prevista dall'art. 612-quater c.p., sotto la rubrica «Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale». Fonte: Codice penale, art.
Quadro normativo applicabile
La fattispecie è prevista dall'art. 612-quater c.p., sotto la rubrica «Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale». Fonte: Codice penale, art. 612-quater, introdotto dalla legge 23 settembre 2025, n. 132.
Procedibilità: a querela della persona offesa; d'ufficio nei casi previsti dalla norma. Giudice competente: tribunale monocratico.
Che cosa si rischia in concreto
L'art. 612-quater c.p. punisce il fatto con la reclusione da 1 a 5 anni.
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Norma | art. 612-quater c.p. |
| Pena della fattispecie base | reclusione da 1 a 5 anni |
| Procedibilità | a querela della persona offesa; d'ufficio nei casi previsti dalla norma |
| Giudice competente | tribunale monocratico |
Strategie difensive ricorrenti
Il punto su cui si gioca la difesa è l'accertamento tecnico sulla natura artificiale del contenuto e sull'attribuibilità della diffusione, che passa da una consulenza informatico-forense sulla catena di custodia digitale.
Da qui discendono le verifiche preliminari sul fascicolo: quale comma è stato contestato, se la qualificazione giuridica regge alla luce degli elementi raccolti, se gli atti di indagine sono stati compiuti con le garanzie previste e se vi sono elementi da acquisire con indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.
Come si sviluppa il procedimento
Il percorso è quello ordinario del codice di procedura penale, ma i punti in cui la difesa può incidere sono pochi e collocati presto.
| Fase | Che cosa accade | Norma |
|---|---|---|
| Iscrizione della notizia di reato | Decorrono i termini di indagine | artt. 335 e 405 c.p.p. |
| Informazione di garanzia | Nomina del difensore e accesso agli atti compiuti | artt. 369 e 369-bis c.p.p. |
| Indagini difensive | Colloqui, dichiarazioni scritte, accertamenti tecnici di parte | artt. 391-bis e ss. c.p.p. |
| Avviso di conclusione delle indagini | Venti giorni per memorie, documenti e richiesta di interrogatorio | art. 415-bis c.p.p. |
| Udienza preliminare | Scelta dei riti alternativi | artt. 416, 438 e 444 c.p.p. |
| Dibattimento | Formazione della prova nel contraddittorio | artt. 496 e ss. c.p.p. |
| Impugnazioni | Appello e ricorso per cassazione | artt. 593 e 606 c.p.p. |
Termini e prescrizione
Il tempo necessario a prescrivere corrisponde al massimo della pena edittale prevista dall'art. 612-quater c.p., e comunque non è inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni (art. 157 c.p.). Gli atti interruttivi elencati dall'art. 160 c.p. fanno decorrere un nuovo termine, che non può comunque superare gli aumenti massimi dell'art. 161.
Per i fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado; nei gradi di impugnazione opera invece l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio, introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. La regola applicabile dipende quindi dalla data del fatto, ed è la prima verifica da fare sul fascicolo.
Il reato è procedibile d'ufficio o a querela?
Procedibilità: a querela della persona offesa; d'ufficio nei casi previsti dalla norma. Il giudice competente è: tribunale monocratico.
Qual è il primo punto da verificare in difesa?
L'accertamento tecnico sulla natura artificiale del contenuto e sull'attribuibilità della diffusione, che passa da una consulenza informatico-forense sulla catena di custodia digitale. È la verifica che orienta tutte le altre.
Dove si trova il testo della norma?
Il riferimento è: Codice penale, art. 612-quater, introdotto dalla legge 23 settembre 2025, n. 132. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.
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⚡ Risposta diretta

Il deepfake sessuale e il reato di cui all'art. 612-quater c.p. (introdotto dalla L. 70/2021, "Codice Rosso Rafforzato"): pena 1–6 anni per creazione e diffusione di immagini sessualmente esplicite generate con AI/deepfake senza consenso. Aggravante se diffuse online: +1/3. Se accusato: (1) prova della mancanza di identità tra il soggetto raffigurato e la persona offesa — perizia tecnica di analisi forense dell'immagine; (2) mancanza dell'elemento soggettivo — l''immagine era stata acquisita da database pubblici senza consapevolezza della persona reale; (3) assenza di diffusione intenzionale. Sentenza cardine: la giurisprudenza di legittimità (primo orientamento su art. 612-quater). L'Avv. Romano, specializzato in cybercrime: +39 335 669 3954.

In materia di Accusato di Deepfake e Reati ai Art. 612-quater c.p, è fondamentale conoscere i propri diritti e affidarsi a un penalista specializzato fin dalla prima fase del procedimento. In materia di Accusato di Deepfake e Reati ai Art. 612-quater c.p, è fondamentale conoscere i propri diritti e affidarsi a un penalista specializzato fin dalla prima fase del procedimento. Il deepfake sessuale — la creazione di immagini o video sessualmente espliciti falsificati con intelligenza artificiale, in cui il volto di una persona reale viene sovrapposto al corpo di un attore in una scena pornografica — è uno dei reati digitali in più rapida crescita in Italia e nel mondo. Con la diffusione democratizzata degli strumenti di AI generativa (FaceSwap, DeepFaceLab, Stable Diffusion, tool su Telegram), la creazione di un deepfake di qualità accettabile è diventata accessibile a qualsiasi utente in pochi minuti e senza competenze tecniche.
Il legislatore italiano ha risposto con la L. 19 luglio 2019 n. 69 (Codice Rosso) e con la sua estensione, la L. 11 maggio 2021 n. 70 (Codice Rosso Rafforzato), che ha introdotto il nuovo reato di art. 612-quater c.p. — specificamente pensato per i contenuti sessualmente espliciti generati con AI o manipolati digitalmente senza il consenso della persona raffigurata. Il reato prevede pene da 1 a 6 anni di reclusione, con aggravante per la diffusione online.
Lo Studio Legale dell'Avv. Massimo Romano, penalista Cassazionista a Roma con sedi a Milano e Napoli (+39 335 669 3954), assiste persone accusate di reati deepfake, revenge porn, cybercrime sessuale e violazione della privacy digitale in tutta Italia, collaborando con esperti di informatica forense accreditati.
Art. 612-quater c.p.: il nuovo reato di deepfake sessuale
L''art. 612-quater c.p. (introdotto dall'art. 10 L. 70/2021) punisce: "Chiunque, al fine di nuocere all'onore, alla reputazione o alla dignità della persona, ovvero al fine di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale o quello altrui, mediante elaborazione di immagini o suoni, ovvero ricorrendo a strumenti informatici o di intelligenza artificiale, realizza o procura a sé o ad altri immagini o video a contenuto sessualmente esplicito in cui è raffigurata o riconoscibile una persona reale, è punito con la reclusione da uno a sei anni".
La condotta può essere realizzata in tre modalità alternative: (a) elaborazione digitale di immagini o suoni reali della persona (es. face-swap su video pornografico preesistente); (b) utilizzo di strumenti informatici per la sintesi di immagini artificiali (AI generativa come Stable Diffusion, Midjourney con LoRA addestrato su foto della vittima); (c) qualsiasi altro strumento che produca immagini o video in cui la persona reale sia raffigurata o riconoscibile.
Il requisito della riconoscibilità è fondamentale per la difesa: se le immagini prodotte non sono tali da consentire a terzi di identificare la persona reale come il soggetto raffigurato, l''elemento costitutivo del reato è assente. La riconoscibilità è una questione di fatto che richiede perizia forense.
L. 70/2021 Codice Rosso Rafforzato: il contesto normativo
Il Codice Rosso Rafforzato (L. 70/2021) ha ampliato l''originario impianto del Codice Rosso del 2019 introducendo tre nuove fattispecie di reato specificamente dedicate ai crimini digitali a sfondo sessuale e alla violazione della privacy intima:
- Art. 612-bis c.p. (stalking) — aggravato se realizzato attraverso strumenti informatici e di comunicazione elettronica. Pena aumentata a 1–6,5 anni quando lo stalking è perpetrato tramite messaggi, email, social media, app di messaggistica.
- Art. 612-ter c.p. (revenge porn / diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite) — già introdotto dalla L. 69/2019, sanziona chi diffonde immagini o video sessualmente espliciti reali (non manipolati) senza il consenso della persona raffigurata. Pena 1–6 anni, aggravata a 1–8 anni se trasmessi tramite strumenti informatici o telematici.
- Art. 612-quater c.p. (deepfake sessuale) — la nuova fattispecie del Codice Rosso Rafforzato, specifica per i contenuti generati o manipolati con AI o strumenti digitali. Pena 1–6 anni.
Il rapporto tra art. 612-ter e art. 612-quater è di specialità: l''art. 612-ter si applica alle immagini reali diffuse senza consenso; l''art. 612-quater si applica alle immagini create o manipolate artificialmente. In caso di concorso (es. manipolazione di un''immagine reale della vittima e sua diffusione) si applica il principio del concorso di reati o della specialità secondo la giurisprudenza.
Come funziona il deepfake: la perizia forense nell'accusa
La Polizia Postale, negli ultimi tre anni, ha sviluppato competenze specifiche nell'analisi forense dei deepfake. I metodi di analisi utilizzati includono: analisi delle incongruenze visive (artefatti intorno ai capelli, alle orecchie, all'attaccatura del collo tipici dei face-swap di prima generazione); analisi dei metadati EXIF del file per identificare il software di generazione; analisi dello spazio dei pixel con reti neurali di detection (FaceForensics++, DeepFake Detection Challenge); verifica della fonte del volto utilizzato — tracciamento dell'immagine originale da cui è stato estratto il volto attraverso reverse image search.
La difesa deve contrastare la perizia forense della Polizia Postale con una propria Consulenza Tecnica di Parte (CTP) informatico-forense, eseguita da un consulente iscritto all'Albo dei periti informatici del Tribunale, che valuti: l''attendibilità dei metodi di detection utilizzati (i tool automatici di rilevamento deepfake hanno tassi di falso positivo documentati del 5–15%); l''identificazione certa del software utilizzato per la creazione; la prova che il volto utilizzato appartenga effettivamente alla persona offesa e non a una persona simile; la riconoscibilità effettiva del soggetto raffigurato da parte di terzi.
Reati connessi: 612-bis, 615-ter, 640-ter, 595
| Reato | Norma | Connessione con il deepfake | Pena |
|---|---|---|---|
| Stalking digitale | Art. 612-bis c.p. | Invio ripetuto del deepfake alla vittima o ai suoi contatti | 1 – 6,5 anni (agg. online) |
| Revenge porn reale | Art. 612-ter c.p. | Se le immagini originali usate come base erano reali e private | 1 – 8 anni (agg. online) |
| Accesso abusivo a sistema informatico | Art. 615-ter c.p. | Se le foto usate per il deepfake sono state rubate hackering i profili social della vittima | 1 – 3 anni |
| Frode informatica | Art. 640-ter c.p. | Se il deepfake è usato per frodi: finti video di CEO/dirigenti per ordini di bonifico (BEC scam) | 1 – 5 anni |
| Diffamazione aggravata | Art. 595 co.3 c.p. | Se il deepfake non è sessualmente esplicito ma lede la reputazione (es. deepfake politico) | 1 – 6 anni (mezzo stampa) |
Sentenze Cassazione 2023–2025
| Sentenza | Principio chiave per la difesa |
|---|---|
| la giurisprudenza di legittimità | Prima pronunzia significativa su art. 612-quater: il requisito della "riconoscibilità" del soggetto raffigurato deve essere accertato in concreto con perizia forense, non presunto. Se la qualità del deepfake non consente l''identificazione da parte di terzi, l''elemento costitutivo del reato è assente. |
| la giurisprudenza di legittimità | Per la responsabilità ex art. 612-quater è necessario il dolo specifico "al fine di nuocere" o "al fine di soddisfare/eccitare l''istinto sessuale". Chi crea un deepfake per fini artistici o di test tecnologico senza dolo specifico di pubblicazione non integra il reato. |
| la giurisprudenza di legittimità | In tema di revenge porn (art. 612-ter), la prova del "consenso iniziale" alla produzione delle immagini non esaurisce l''elemento soggettivo del reo: rileva il consenso alla diffusione, che è autonomo rispetto al consenso alla produzione. |
| la giurisprudenza di legittimità | La perizia informatica forense è il mezzo di prova principale nei reati digitali ex artt. 612-ter e 612-quater. Il giudice non può formare il proprio convincimento sulla base di sole dichiarazioni testimoniali in assenza di perizia tecnica. |
Le 7 strategie difensive dell'accusato
- Contestazione della riconoscibilità la giurisprudenza di legittimità — perizia informatica forense che dimostri che le immagini prodotte o sequestrate non consentono l''identificazione della persona offesa da parte di terzi. Se la qualità del deepfake è bassa, il volto è parzialmente sostituito o le caratteristiche identificative (cicatrici, tatuaggi, segni particolari) sono assenti, l''elemento della "riconoscibilità" richiesto dall'art. 612-quater non è integrato.
- Contestazione del dolo specifico la giurisprudenza di legittimità — dimostrare che la creazione del deepfake non era finalizzata a "nuocere" alla persona offesa né a soddisfare un istinto sessuale in modo pubblico. Se le immagini erano state create per uso privato senza mai essere diffuse, il dolo specifico richiesto dalla norma potrebbe essere assente.
- Contestazione dell'identità del soggetto raffigurato — la perizia forense dell'accusa afferma che il volto del deepfake è della persona offesa: la CTP della difesa può contestare questa identificazione dimostrando che il volto utilizzato come base proveniva da un database pubblico di immagini di persone simili non identificabili con la persona offesa.
- Contestazione della catena di custodia digitale — le immagini o i file sequestrati dalla Polizia Postale devono essere acquisiti con procedure di hashing crittografico (SHA-256) che garantiscono l''integrità del file dal momento del sequestro. Se la catena di custodia digitale non è documentata, i file non possono essere utilizzati come prova (art. 189 c.p.p.).
- Assenza di diffusione — se le immagini erano presenti solo sul dispositivo dell'accusato e non erano mai state diffuse a terzi, l''aggravante della diffusione online è esclusa. La pena base senza aggravante (1–6 anni) ha soglie di accesso al rito alternativo e alla sospensione condizionale diverse.
- Errore sul fatto (art. 47 c.p.) — buona fede — se l''accusato era convinto in buona fede che le immagini usate come base provenissero da database pubblici con persone non realmente identificabili (es. immagini generate da AI di persone non esistenti), l''errore sulla identità reale del soggetto raffigurato può escludere il dolo.
- Riqualificazione e patteggiamento — se gli elementi costitutivi del reato base sono integrati ma la condotta è meno grave (immagine non diffusa, qualità bassa, autore incensurato, comportamento resipiscente), richiedere al PM la definizione con patteggiamento ex art. 444 c.p.p. a una pena che consenta la sospensione condizionale (sotto i 2 anni) o il lavoro di pubblica utilità.
La perizia informatica forense: strumento chiave della difesa
Nei procedimenti per art. 612-quater, la Consulenza Tecnica di Parte (CTP) informatico-forense è lo strumento difensivo principale — molto più importante della testimonianza. Il consulente informatico-forense della difesa deve essere in grado di: analizzare i file sequestrati e la catena di custodia digitale; verificare l''attendibilità dei tool di detection deepfake utilizzati dalla Polizia Postale (FaceForensics++, DFDC — tassi di falso positivo del 5–15%); identificare il software effettivamente usato per la creazione del deepfake e le sue limitazioni tecniche; valutare la qualità del deepfake e la riconoscibilità del soggetto in concreto; verificare se le immagini sorgente del volto provenivano da database pubblici o da immagini private della vittima.
Lo Studio Romano collabora con periti informatici forensi iscritti agli Albi dei Tribunali di Roma, Milano e Napoli, con specializzazione in cybercrime, analisi dei metadati, digital forensics e analisi dei contenuti generati da AI. Il costo medio di una CTP informatico-forense per reati deepfake è di 3.000–6.000 €, integralmente coperto dalla polizza di tutela legale se disponibile.
Tabella pene art. 612-quater e reati connessi
| Reato | Norma | Pena base | Aggravante diffusione online |
|---|---|---|---|
| Deepfake sessuale | Art. 612-quater c.p. | 1 – 6 anni | +1/3 (max 8 anni) |
| Revenge porn (immagini reali) | Art. 612-ter c.p. | 1 – 6 anni | 1 – 8 anni (diffusione online) |
| Stalking digitale aggravato | Art. 612-bis c.p. agg. | 1 – 6,5 anni | Inerente al reato |
| Accesso abusivo sistema informatico | Art. 615-ter c.p. | 1 – 3 anni | 2 – 5 anni (danni o info riservate) |
Caso 1 — Accusato di deepfake sessuale ex 612-quater: archiviazione per mancata riconoscibilità
Giovane di 22 anni di Roma accusato ex art. 612-quater c.p. per aver creato immagini deepfake sessualmente esplicite raffiguranti una ex fidanzata, trovate nel suo dispositivo dalla Polizia Postale durante una perquisizione per altra indagine. Strategia difensiva: CTP informatico-forense che dimostrava: (a) il software usato (DeepFaceLab versione 2022, modello SAEHD) produceva artefatti visibili intorno alla mascella e alle orecchie tali da rendere il risultato riconoscibile come deepfake anche a un osservatore non esperto; (b) la qualità del face-swap era tale che le immagini non consentivano l''identificazione della persona offesa da parte di terzi — il volto era chiaramente artificiale; (c) le immagini non erano mai state diffuse — erano presenti solo in una cartella nascosta del dispositivo personale dell'accusato, senza log di trasmissione o condivisione; (d) il dolo specifico "al fine di nuocere" alla persona offesa era assente — non vi era alcuna comunicazione, messaggio o contatto con la ex fidanzata nelle settimane precedenti e successive. Esito: archiviazione — elementi costitutivi del reato non integrati (mancata riconoscibilità + assenza di dolo specifico).
Caso 2 — Accusato di deepfake BEC scam (640-ter): patteggiamento ridotto
Manager IT di Milano accusato di frode informatica aggravata (art. 640-ter co.2 c.p.) per aver partecipato alla creazione di un deepfake video del CEO di una società cliente, usato per autorizzare un bonifico fraudolento di 280.000 € a un conto estero (BEC scam — Business Email Compromise). Strategia difensiva: (a) dimostrazione del ruolo marginale dell'accusato — aveva fornito la competenza tecnica di generazione del deepfake senza conoscere il fine specifico dell'utilizzo fraudolento (gli era stato detto che il video era per un test di sicurezza aziendale); (b) assenza di partecipazione al piano fraudolento e alla ricezione dei proventi; (c) comportamento collaborativo immediato con la PG, identificazione degli altri complici; (d) restituzione volontaria di 8.000 € percepiti come compenso per la "consulenza tecnica". Esito: patteggiamento a 1 anno e 4 mesi con sospensione condizionale — riqualificazione da organizzatore a partecipe marginale senza dolo specifico di frode.
