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Colpa medica: responsabilità penale del sanitario dopo la legge Gelli

Aggiornato il 2 min di lettura345 parole
Risposta diretta

Dopo la legge Gelli-Bianco l'art. 590-sexies del codice penale esclude la punibilità per imperizia quando l'esercente la professione sanitaria ha rispettato le linee guida accreditate o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, e queste risultano adeguate al caso concreto. L'esclusione non opera per negligenza e imprudenza, che restano punibili, né quando le linee guida non erano adeguate alla specificità del caso.

Il perimetro della responsabilità

ElementoRegolaNorma
Esclusione della punibilitàSolo per imperizia, con linee guida rispettateart. 590-sexies c.p.
Negligenza e imprudenzaRestano punibiliart. 590-sexies c.p.
Adeguatezza al caso concretoRequisito autonomoCass. SS.UU. Mariotti
Omicidio colposoDa 6 mesi a 5 anniart. 589 c.p.
Lesioni colpose graviDa 3 mesi a 1 annoart. 590 c.p.
Consenso informatoLa sua mancanza incide sulla condottaL. 219/2017
Responsabilità della strutturaContrattuale, distinta da quella del medicoart. 7 L. 24/2017

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