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Legge Gelli-Bianco 24/2017: Difesa del Medico Accusato

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Risposta diretta

La disciplina è contenuta nell'art. 590-sexies c.p., rubricato «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario». Fonte: Codice penale, art. 590-sexies, introdotto dalla l.

Avv. Massimo Romano — Penalista Cassazionista
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 | Patrocinante in Cassazione dal 23/10/2015
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La norma applicabile

La disciplina è contenuta nell'art. 590-sexies c.p., rubricato «Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario». Fonte: Codice penale, art. 590-sexies, introdotto dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco).

Procedibilità: d'ufficio per l'omicidio colposo; a querela per le lesioni colpose lievi. Giudice competente: tribunale monocratico.

Il trattamento sanzionatorio

L'art. 590-sexies c.p. punisce il fatto con la si applicano le pene degli artt. 589 e 590 c.p..

Ipotesi ulteriori previste dalla stessa disciplina: causa di non punibilità per imperizia quando siano rispettate le raccomandazioni delle linee guida accreditate o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, e queste risultino adeguate al caso concreto.

Sintesi del trattamento sanzionatorio
VoceContenuto
Normaart. 590-sexies c.p.
Pena della fattispecie basesi applicano le pene degli artt. 589 e 590 c.p.
Altre ipotesicausa di non punibilità per imperizia quando siano rispettate le raccomandazioni delle linee guida accreditate o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, e queste risultino adeguate al caso concreto
Procedibilitàd'ufficio per l'omicidio colposo; a querela per le lesioni colpose lievi
Giudice competentetribunale monocratico

Strategie difensive ricorrenti

Il punto su cui si gioca la difesa è la distinzione fra imperizia, imprudenza e negligenza, perché la causa di non punibilità dell'art. 590-sexies co. 2 opera per la sola imperizia; e l'individuazione della linea guida accreditata applicabile.

Da qui discendono le verifiche preliminari sul fascicolo: quale comma è stato contestato, se la qualificazione giuridica regge alla luce degli elementi raccolti, se gli atti di indagine sono stati compiuti con le garanzie previste e se vi sono elementi da acquisire con indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.

Come si sviluppa il procedimento

Il percorso è quello ordinario del codice di procedura penale, ma i punti in cui la difesa può incidere sono pochi e collocati presto.

Fasi e finestre difensive
FaseChe cosa accadeNorma
Iscrizione della notizia di reatoDecorrono i termini di indagineartt. 335 e 405 c.p.p.
Informazione di garanziaNomina del difensore e accesso agli atti compiutiartt. 369 e 369-bis c.p.p.
Indagini difensiveColloqui, dichiarazioni scritte, accertamenti tecnici di parteartt. 391-bis e ss. c.p.p.
Avviso di conclusione delle indaginiVenti giorni per memorie, documenti e richiesta di interrogatorioart. 415-bis c.p.p.
Udienza preliminareScelta dei riti alternativiartt. 416, 438 e 444 c.p.p.
DibattimentoFormazione della prova nel contraddittorioartt. 496 e ss. c.p.p.
ImpugnazioniAppello e ricorso per cassazioneartt. 593 e 606 c.p.p.

Termini e prescrizione

Il tempo necessario a prescrivere corrisponde al massimo della pena edittale prevista dall'art. 590-sexies c.p., e comunque non è inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni (art. 157 c.p.). Gli atti interruttivi elencati dall'art. 160 c.p. fanno decorrere un nuovo termine, che non può comunque superare gli aumenti massimi dell'art. 161.

Per i fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado; nei gradi di impugnazione opera invece l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio, introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. La regola applicabile dipende quindi dalla data del fatto, ed è la prima verifica da fare sul fascicolo.

Le domande che riceviamo più spesso

Quale pena prevede l'art. 590-sexies c.p.?

L'art. 590-sexies c.p. punisce la fattispecie base con la si applicano le pene degli artt. 589 e 590 c.p.. Causa di non punibilità per imperizia quando siano rispettate le raccomandazioni delle linee guida accreditate o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali, e queste risultino adeguate al caso concreto.

Il reato è procedibile d'ufficio o a querela?

Procedibilità: d'ufficio per l'omicidio colposo; a querela per le lesioni colpose lievi. Il giudice competente è: tribunale monocratico.

Qual è il primo punto da verificare in difesa?

La distinzione fra imperizia, imprudenza e negligenza, perché la causa di non punibilità dell'art. 590-sexies co. 2 opera per la sola imperizia; e l'individuazione della linea guida accreditata applicabile. È la verifica che orienta tutte le altre.

Dove si trova il testo della norma?

Il riferimento è: Codice penale, art. 590-sexies, introdotto dalla l. 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco). Il testo vigente è consultabile su Normattiva.

Avv. Massimo Romano — Avvocato Penalista Cassazionista
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⚡ Risposta diretta

Legge Gelli-Bianco 24/2017: Difesa del Medico Accusato — Studio Legale Avv. Massimo Romano

La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) è la riforma più importante della responsabilità sanitaria degli ultimi 30 anni. I suoi 5 punti chiave per la difesa del medico: (1) art. 590-sexies c.p. — causa di non punibilità per imperizia non grave con linee guida ISS-SNLG rispettate; (2) art. 9 — rivalsa della struttura sul sanitario dipendente solo per colpa grave o dolo, limite al triplo della retribuzione annua; (3) art. 10 — assicurazione RC professionale obbligatoria con copertura spese legali; (4) art. 5 — linee guida accreditate ISS-SNLG come parametro di valutazione della colpa; (5) artt. 2–4 — mediazione obbligatoria pre-contenziosa. Sentenza cardine: SS.UU. Mariotti 8770/2018. L'Avv. Romano Cassazionista: +39 335 669 3954.

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Studio Legale Romano — Guida completa alla Legge Gelli-Bianco per la difesa penale dei sanitari

In materia di Legge Gelli-Bianco 24/2017: Difesa del Medico Accusato, è fondamentale conoscere i propri diritti e affidarsi a un penalista specializzato fin dalla prima fase del procedimento. In materia di Legge Gelli-Bianco 24/2017: Difesa del Medico Accusato, è fondamentale conoscere i propri diritti e affidarsi a un penalista specializzato fin dalla prima fase del procedimento. La Legge 8 marzo 2017 n. 24, nota come Legge Gelli-Bianco dal nome dei suoi relatori parlamentari (Federico Gelli e Amedeo Bianco), ha radicalmente riformato il sistema della responsabilità sanitaria in Italia, introducendo: una nuova causa di non punibilità penale per i medici (art. 590-sexies c.p.), un sistema di linee guida accreditate come parametro legale della colpa, limiti alla rivalsa della struttura sul dipendente, l''obbligo di assicurazione RC professionale con copertura delle spese legali, e un sistema di mediazione obbligatoria pre-contenziosa. Per ogni medico, chirurgo, anestesista, ostetrica, infermiere o farmacista coinvolto in un procedimento per malpractice, la Legge Gelli è il primo strumento difensivo da conoscere e applicare correttamente.

Lo Studio Legale dell'Avv. Massimo Romano, penalista Cassazionista a Roma con sedi a Milano e Napoli (tel. +39 335 669 3954), assiste sanitari di tutte le specialità nelle procedure previste dalla Legge Gelli, dalla mediazione pre-contenziosa fino ai giudizi di Cassazione.

Da Balduzzi a Gelli: evoluzione normativa

Prima della Legge Gelli, la responsabilità penale del medico era regolata dalla Legge Balduzzi (L. 189/2012), che aveva introdotto per la prima volta il concetto di colpa lieve come esimente per il medico che rispettasse le linee guida (all'epoca non ancora accreditate in modo formale). La giurisprudenza aveva interpretato la Balduzzi in modo molto restrittivo, portando a risultati applicativi incerti e contraddittori tra le diverse corti.

La Legge Gelli ha superato integralmente la Balduzzi, introducendo una disciplina organica e sistematica: ha abrogato il riferimento alla colpa lieve nell'art. 3 della Balduzzi, ha introdotto il nuovo art. 590-sexies c.p. come causa di non punibilità (non più semplice attenuante), ha creato il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG-ISS) come riferimento ufficiale e accreditato, ha separato nettamente la responsabilità penale del singolo sanitario dalla responsabilità civile della struttura (art. 7).

Art. 590-sexies c.p.: la non punibilità articolo per articolo

Il testo dell'art. 590-sexies c.p. (introdotto dall'art. 6 L. 24/2017) prevede: "Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto."

La norma si applica ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.) commessi nell'esercizio di professioni sanitarie. Richiede la compresenza di quattro elementi:

  1. L''evento si sia verificato a causa di imperizia — non di negligenza o imprudenza. La qualificazione della condotta come imperizia è il primo obiettivo strategico della difesa (vedi supra il paragrafo sulla distinzione imperizia/negligenza/imprudenza).
  2. Siano state rispettate le linee guida ISS-SNLG pertinenti — o, in mancanza di linee guida accreditate, le buone pratiche clinico-assistenziali riconosciute dalle società scientifiche accreditate dal D.M. 02/08/2017. Le linee guida devono essere quelle pertinenti alla tipologia di caso clinico affrontato.
  3. Le linee guida siano state rispettate nella loro applicazione concreta — non basta che il medico le conoscesse astrattamente: deve averle applicate nel caso concreto. La perizia di parte deve dimostrare punto per punto che ogni raccomandazione delle linee guida era stata seguita.
  4. Le linee guida fossero adeguate alle specificità del caso concreto — questo è il requisito più complesso: le linee guida sono per definizione raccomandazioni generali per la "paziente tipo". Quando il caso clinico presenta caratteristiche atipiche che le rendono non direttamente applicabili, il medico deve discostarsi dalle linee guida con una motivazione clinica documentata — e in tal caso la causa di non punibilità può comunque applicarsi se il discostamento era giustificato e la condotta alternativa era appropriata.

Le linee guida ISS-SNLG: come si usano in difesa

Il Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) dell'Istituto Superiore di Sanità pubblica le linee guida accreditate ai sensi del D.M. 02/08/2017. Solo queste linee guida hanno rilevanza diretta ai fini dell'art. 590-sexies c.p. Le linee guida di società scientifiche non accreditate (SICE, AIOM, SIAARTI, AOGOI, ecc.) rilevano in subordine, come "buone pratiche clinico-assistenziali", con un peso minore in sede processuale.

Per utilizzare correttamente le linee guida in difesa occorre: (a) identificare le linee guida vigenti al momento del fatto — non quelle successive, che non erano applicabili; (b) verificare che le linee guida identificate fossero pertinenti al tipo di caso clinico affrontato; (c) dimostrare punto per punto nella perizia di parte che ogni raccomandazione era stata seguita; (d) valutare se il caso presentava caratteristiche atipiche che potevano giustificare un discostamento documentato.

Quando le linee guida ISS-SNLG non coprono il caso specifico (assenza di linee guida accreditate per la branca o per la specifica condizione), si applica il criterio delle buone pratiche clinico-assistenziali — ossia le raccomandazioni delle principali società scientifiche della branca (SICE, SIAARTI, AOGOI, FNOPO, SIN, SIMEU, SICCH, SIOT, ecc.), che assumono valore equipollente alle linee guida SNLG quando queste non esistono. La perizia di parte deve identificare e citare specificamente le buone pratiche applicabili al caso.

Art. 9 Gelli: rivalsa della struttura sul sanitario dipendente

L''art. 9 della Legge Gelli ha introdotto limiti fondamentali alla rivalsa della struttura sanitaria (pubblica o privata accreditata) sul singolo professionista dipendente:

  • La rivalsa è ammessa solo per dolo o colpa grave accertati con sentenza definitiva. Per colpa lieve — anche se ha causato danni gravissimi o la morte del paziente — la struttura non può rivalersi patrimonialmente sul dipendente.
  • Il limite massimo della rivalsa è il triplo della retribuzione lorda annua del sanitario al momento del fatto. Per un medico dipendente SSN con retribuzione lorda annua di 80.000 €, la rivalsa massima è di 240.000 € — una somma significativa ma non devastante per il patrimonio personale.
  • Il termine per esercitare la rivalsa è di un anno dal pagamento del risarcimento al danneggiato. Dopo questo termine, la struttura perde il diritto di rivalsa.
  • La rivalsa non è ammessa in presenza di copertura assicurativa della struttura che abbia già coperto il sinistro. La struttura non può cumulare il risarcimento assicurativo e la rivalsa sul dipendente.

Questa norma protegge fortemente il medico dipendente SSN e delle strutture private accreditate: in caso di colpa lieve — anche in caso di condanna penale definitiva — la struttura non può rivalersi patrimonialmente sul professionista. L''unico rischio patrimoniale concreto rimane per i casi di colpa grave o dolo accertati definitivamente, e anche in questi casi la rivalsa è limitata al triplo della retribuzione annua.

Approfondimenti collegati

Fonti normative e giurisprudenziali

I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.

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