Pirateria della Strada: Pena e Difesa Penale — Art. 589-bis
Si applica l'art. 589-bis c.p., che disciplina l'ipotesi di omicidio stradale. Fonte: Codice penale, artt. 589-bis e 589-ter.
La norma applicabile
Si applica l'art. 589-bis c.p., che disciplina l'ipotesi di omicidio stradale. Fonte: Codice penale, artt. 589-bis e 589-ter.
Procedibilità: d'ufficio. Giudice competente: tribunale collegiale.
Il trattamento sanzionatorio
L'art. 589-bis c.p. punisce il fatto con la reclusione da 2 a 7 anni.
Ipotesi ulteriori previste dalla stessa disciplina: con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto effetto di stupefacenti (co. 2): reclusione da 8 a 12 anni; con tasso fra 0,8 e 1,5 g/l (co. 5): reclusione da 5 a 10 anni; fuga del conducente (art. 589-ter): pena aumentata e comunque non inferiore a 5 anni.
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Norma | art. 589-bis c.p. |
| Pena della fattispecie base | reclusione da 2 a 7 anni |
| Altre ipotesi | con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto effetto di stupefacenti (co. 2): reclusione da 8 a 12 anni; con tasso fra 0,8 e 1,5 g/l (co. 5): reclusione da 5 a 10 anni; fuga del conducente (art. 589-ter): pena aumentata e comunque non inferiore a 5 anni |
| Procedibilità | d'ufficio |
| Giudice competente | tribunale collegiale |
Su che cosa si costruisce la difesa
Il punto su cui si gioca la difesa è l'accertamento del tasso alcolemico e la catena di custodia del prelievo, da cui dipende il salto di cornice edittale.
Da qui discendono le verifiche preliminari sul fascicolo: quale comma è stato contestato, se la qualificazione giuridica regge alla luce degli elementi raccolti, se gli atti di indagine sono stati compiuti con le garanzie previste e se vi sono elementi da acquisire con indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.
Come si sviluppa il procedimento
Il percorso è quello ordinario del codice di procedura penale, ma i punti in cui la difesa può incidere sono pochi e collocati presto.
| Fase | Che cosa accade | Norma |
|---|---|---|
| Iscrizione della notizia di reato | Decorrono i termini di indagine | artt. 335 e 405 c.p.p. |
| Informazione di garanzia | Nomina del difensore e accesso agli atti compiuti | artt. 369 e 369-bis c.p.p. |
| Indagini difensive | Colloqui, dichiarazioni scritte, accertamenti tecnici di parte | artt. 391-bis e ss. c.p.p. |
| Avviso di conclusione delle indagini | Venti giorni per memorie, documenti e richiesta di interrogatorio | art. 415-bis c.p.p. |
| Udienza preliminare | Scelta dei riti alternativi | artt. 416, 438 e 444 c.p.p. |
| Dibattimento | Formazione della prova nel contraddittorio | artt. 496 e ss. c.p.p. |
| Impugnazioni | Appello e ricorso per cassazione | artt. 593 e 606 c.p.p. |
Termini e prescrizione
Il tempo necessario a prescrivere corrisponde al massimo della pena edittale prevista dall'art. 589-bis c.p., e comunque non è inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni (art. 157 c.p.). Gli atti interruttivi elencati dall'art. 160 c.p. fanno decorrere un nuovo termine, che non può comunque superare gli aumenti massimi dell'art. 161.
Per i fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado; nei gradi di impugnazione opera invece l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio, introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. La regola applicabile dipende quindi dalla data del fatto, ed è la prima verifica da fare sul fascicolo.
Domande ricorrenti
Quale pena prevede l'art. 589-bis c.p.?
L'art. 589-bis c.p. punisce la fattispecie base con la reclusione da 2 a 7 anni. Con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto effetto di stupefacenti (co. 2): reclusione da 8 a 12 anni; con tasso fra 0,8 e 1,5 g/l (co. 5): reclusione da 5 a 10 anni; fuga del conducente (art. 589-ter): pena aumentata e comunque non inferiore a 5 anni.
Qual è il primo punto da verificare in difesa?
L'accertamento del tasso alcolemico e la catena di custodia del prelievo, da cui dipende il salto di cornice edittale. È la verifica che orienta tutte le altre.
Dove si trova il testo della norma?
Il riferimento è: Codice penale, artt. 589-bis e 589-ter. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.
▶ Risposta immediata: L'art. 589-bis co. 5 c.p. prevede la pena da 5 a 10 anni per l'omicidio stradale commesso senza aver mai conseguito la patente, o con patente sospesa o revocata. L'arresto in flagranza è obbligatorio. La difesa si concentra sulla contestazione dello stato del titolo di guida, sulla conoscenza della sospensione, e sulla riduzione della pena tramite attenuanti e perizia cinematica. Chiamare subit.

