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Arresto e misure cautelari: convalida, riesame, sostituzione

Aggiornato il 12 min di lettura2301 parole
Risposta diretta

La fase cautelare si misura in ore, non in giorni. Il pubblico ministero chiede la convalida entro 48 ore dall'arresto e il giudice decide entro le 48 ore successive (artt. 390-391 c.p.p.). Sulla custodia cautelare l'interrogatorio di garanzia va compiuto entro cinque giorni a pena di inefficacia della misura (art. 294 c.p.p.). Il riesame si propone entro dieci giorni ed è perentorio.

I termini della fase cautelare

ElementoRegolaNorma
Richiesta di convalidaEntro 48 ore dall'arrestoart. 390 c.p.p.
Udienza di convalidaEntro 48 ore dalla richiestaart. 391 c.p.p.
Interrogatorio di garanziaEntro 5 giorni, a pena di inefficaciaart. 294 c.p.p.
Riesame dell'ordinanzaEntro 10 giorni, perentorioart. 309 c.p.p.
Decisione del tribunale del riesameEntro 10 giorni dalla ricezione degli attiart. 309 c.9 c.p.p.
Appello cautelareEntro 10 giorniart. 310 c.p.p.
Istanza di revoca o sostituzioneIn qualunque momentoart. 299 c.p.p.

Le esigenze cautelari e le misure

ElementoRegolaNorma
Inquinamento probatorioPericolo concreto e attualeart. 274 lett. a c.p.p.
Pericolo di fugaSe la pena irrogabile supera 2 anniart. 274 lett. b c.p.p.
Reiterazione del reatoConcretezza e attualità del pericoloart. 274 lett. c c.p.p.
Obbligo di presentazione alla PGMisura non custodialeart. 282 c.p.p.
Divieto o obbligo di dimoraMisura non custodialeart. 283 c.p.p.
Arresti domiciliariCustodia presso l'abitazioneart. 284 c.p.p.
Custodia cautelare in carcereExtrema ratioart. 285 c.p.p.

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Se la situazione è urgente

I termini della fase cautelare si misurano in ore. Il primo contatto è gratuito e coperto dal segreto professionale, anche di notte e nei festivi.

Fonti normative e giurisprudenziali

I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.

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