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Sequestro Preventivo del Conto Corrente | Avv. Romano Roma

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Risposta diretta

Sequestro preventivo è disciplinata dall'art. 321 c.p.p.. Procedibilità: decreto del giudice su richiesta del pubblico ministero; riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p. entro dieci giorni. Il punto decisivo in difesa è il periculum in mora.

La norma applicabile

La disciplina è contenuta nell'art. 321 c.p.p., rubricato «Sequestro preventivo». Fonte: Codice di procedura penale, artt. 321, 322 e 324.

Procedibilità: decreto del giudice su richiesta del pubblico ministero; riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p. entro dieci giorni. Giudice competente: tribunale del riesame del capoluogo di distretto.

Il nodo tecnico della difesa

Il punto su cui si gioca la difesa è il periculum in mora, che dopo l'intervento delle Sezioni Unite deve essere motivato in concreto anche per il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria.

Da qui discendono le verifiche preliminari sul fascicolo: quale comma è stato contestato, se la qualificazione giuridica regge alla luce degli elementi raccolti, se gli atti di indagine sono stati compiuti con le garanzie previste e se vi sono elementi da acquisire con indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.

Come si sviluppa il procedimento

Il percorso è quello ordinario del codice di procedura penale, ma i punti in cui la difesa può incidere sono pochi e collocati presto.

Fasi e finestre difensive
FaseChe cosa accadeNorma
Iscrizione della notizia di reatoDecorrono i termini di indagineartt. 335 e 405 c.p.p.
Informazione di garanziaNomina del difensore e accesso agli atti compiutiartt. 369 e 369-bis c.p.p.
Indagini difensiveColloqui, dichiarazioni scritte, accertamenti tecnici di parteartt. 391-bis e ss. c.p.p.
Avviso di conclusione delle indaginiVenti giorni per memorie, documenti e richiesta di interrogatorioart. 415-bis c.p.p.
Udienza preliminareScelta dei riti alternativiartt. 416, 438 e 444 c.p.p.
DibattimentoFormazione della prova nel contraddittorioartt. 496 e ss. c.p.p.
ImpugnazioniAppello e ricorso per cassazioneartt. 593 e 606 c.p.p.

Termini e prescrizione

Il tempo necessario a prescrivere corrisponde al massimo della pena edittale prevista dall'art. 321 c.p.p., e comunque non è inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni (art. 157 c.p.). Gli atti interruttivi elencati dall'art. 160 c.p. fanno decorrere un nuovo termine, che non può comunque superare gli aumenti massimi dell'art. 161.

Per i fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado; nei gradi di impugnazione opera invece l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio, introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. La regola applicabile dipende quindi dalla data del fatto, ed è la prima verifica da fare sul fascicolo.

Domande frequenti

Il reato è procedibile d'ufficio o a querela?

Procedibilità: decreto del giudice su richiesta del pubblico ministero; riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p. entro dieci giorni. Il giudice competente è: tribunale del riesame del capoluogo di distretto.

Qual è il primo punto da verificare in difesa?

Il periculum in mora, che dopo l'intervento delle sezioni unite deve essere motivato in concreto anche per il sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria. È la verifica che orienta tutte le altre.

Dove si trova il testo della norma?

Il riferimento è: Codice di procedura penale, artt. 321, 322 e 324. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.

Avv. Massimo Romano — Penalista Cassazionista
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 | Patrocinante in Cassazione dal 23/10/2015
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Risposta diretta: Sì. Il sequestro preventivo viene disposto inaudita altera parte (senza preavviso) per evitare la dispersione dei beni. Viene eseguito dalla polizia giudiziaria che notifica il decreto alla banca e poi all'indagato. Dal momento della notifica decorro. Contatto h24: +39 335 669 3954.

Sequestro Preventivo del Conto Corrente | Avv. Romano Roma — Studio Legale Avv. Massimo Romano

Il sequestro preventivo del conto corrente (art. 321 c.p.p.) è una misura cautelare reale che il GIP può disporre su richiesta del PM per impedire che il denaro venga disperso o usato per commettere altri reati. È frequente nei procedimenti per reati fiscali, riciclaggio, corruzione, traffico di stupefacenti. Il sequestro può essere ordinario (art. 321 co. 1) o per equivalente (art. 321 co. 2) — quest'ultimo colpisce qualsiasi bene dell'indagato fino a concorrenza del profitto del reato.

Domande Frequenti

Il PM può sequestrare il mio conto corrente senza avvisarmi?

Sì. Il sequestro preventivo viene disposto inaudita altera parte (senza preavviso) per evitare la dispersione dei beni. Viene eseguito dalla polizia giudiziaria che notifica il decreto alla banca e poi all'indagato. Dal momento della notifica decorrono i termini per l'impugnazione.

Come si impugna il sequestro preventivo del conto corrente?

Il difensore può richiedere il riesame davanti al Tribunale del Riesame entro 10 giorni dalla notifica del decreto (art. 324 c.p.p.). Il Tribunale del Riesame decide entro 10 giorni dalla richiesta. Se rigetta, è possibile ricorrere per Cassazione entro 30 giorni. L'Avv. Romano gestisce urgentemente i riesami.

Cos'è il sequestro per equivalente?

Il sequestro per equivalente (art. 321 co. 2 c.p.p. in combinato con art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 per reati fiscali) colpisce qualsiasi bene dell'indagato — non necessariamente quello proveniente dal reato — fino a concorrenza del profitto o del prezzo del reato. È particolarmente temuto nei procedimenti per evasione fiscale.

Il sequestro preventivo blocca tutta l'attività dell'azienda?

Non necessariamente. Il difensore può richiedere al GIP la nomina di un custode giudiziario che consenta la continuazione dell'attività, o la sostituzione del sequestro con una cauzione o una garanzia fideiussoria. È fondamentale intervenire rapidamente per minimizzare l'impatto sull'attività economica.

Iter processuale: dalla notizia di reato alla sentenza

Comprendere le fasi del procedimento è essenziale per impostare una strategia difensiva efficace fin dal primo momento.

FaseNormaDurata tipicaAtti difensivi possibili
1. Indagini preliminariart. 326-415 c.p.p.6 mesi - 2 anni (prorogabili)Memorie, consulenze, investigazioni difensive (art. 391-bis ss. c.p.p.)
2. Udienza preliminare (GUP)art. 416-433 c.p.p.1-3 udienzeRichiesta di patteggiamento, abbreviato, archiviazione, opposizione
3. Dibattimento di primo gradoart. 484-548 c.p.p.6-24 mesiEsame testi, prove documentali, perizie, requisitoria/arringa
4. Appelloart. 593-605 c.p.p.12-24 mesiMotivi di gravame, nuove prove (limitatamente), arringa
5. Cassazioneart. 606-628 c.p.p.12-18 mesiSolo motivi di legittimità, no esame del merito

Termini e prescrizione

Conoscere i termini perentori previsti dal codice è fondamentale per evitare decadenze processuali.

TermineDurataNormaNote
Prescrizione ordinariaPari al massimo edittale, comunque non inferiore a 6 anniart. 157 c.p.Sospensione e interruzione possono prolungarla
Custodia cautelare in carcere (max)2/3 del massimo edittaleart. 303-304 c.p.p.Scaglionata per fasi del procedimento
Impugnazione sentenza (appello)15, 30 o 45 giorniart. 585 c.p.p.In base alla complessità della motivazione
Ricorso per Cassazione15, 30 o 45 giorniart. 585 c.p.p.Solo motivi di legittimità (art. 606 c.p.p.)
Querela di parte3 mesi dalla notizia del fattoart. 124 c.p.Termine perentorio (6 mesi per reati sessuali)
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Fonti normative e giurisprudenziali

I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.

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