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L''infermiere accusato ex art. 589 o 590 c.p. per errore nella somministrazione farmaci, caduta del paziente, lesione da decubito o mancata segnalazione di emergenza dispone di tre assi difensivi: (1) art. 590-sexies c.p. + Legge Gelli 24/2017 — non punibilità per imperizia non grave con protocolli FNOPI/IPASVI rispettati; (2) principio di affidamento — l''infermiere risponde solo degli atti eseguiti in autonomia, non delle prescrizioni mediche che era obbligato ad eseguire; (3) concorso colposo della struttura — carenza di personale, rapporto infermieri/pazienti fuori standard, dispositivi mancanti. L''Avv. Romano con periti FNOPI: +39 335 669 3954.
? Indice dei contenuti
- Autonomia infermieristica e principio di affidamento
- Le 5 cause più frequenti di accusa all''infermiere
- Errore nella somministrazione farmaci: difesa tecnica
- Linee guida FNOPI e protocolli aziendali
- Sentenze Cassazione cardine
- Le 7 strategie difensive dell''infermiere
- Tabella pene 589 e 590 c.p.
- Tre casi pratici risolti
- Domande frequenti

L''infermiere è la figura sanitaria statisticamente più numerosa e, con il progressivo ampliamento delle competenze professionali derivante dalla L. 42/1999 e dalla L. 251/2000, sempre più esposta a procedimenti penali per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose (art. 590 c.p.). Gli eventi avversi che generano accuse penali sono: errori nella somministrazione di farmaci (dose, via, paziente sbagliato), cadute del paziente non prevenute, lesioni da pressione (piaghe da decubito avanzate), mancata segnalazione di emergenza clinica al medico, errori nella gestione dei presidi (cateteri, sondini, drenaggi).
Lo Studio Legale dell''Avv. Massimo Romano, penalista Cassazionista a Roma con sedi a Milano e Napoli, assiste infermieri, OSS e coordinatori infermieristici accusati di malpractice in tutta Italia, collaborando stabilmente con periti FNOPI (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche) accreditati.
Autonomia infermieristica e principio di affidamento
La L. 42/1999 ha abolito il mansionario e riconosciuto all''infermiere piena autonomia professionale per le attività di competenza infermieristica, delimitate dal profilo professionale D.M. 739/1994 e dai codici deontologici FNOPI. La L. 251/2000 ha ulteriormente ampliato i compiti dell''infermiere, includendo la dirigenza infermieristica e le specializzazioni avanzate.
Il principio di affidamento — riconosciuto dalla Cassazione in numerose pronunce — stabilisce che l''infermiere che esegue una prescrizione medica scritta non risponde penalmente delle conseguenze dannose derivanti dall''errore nella prescrizione stessa, salvo che l''errore fosse macroscopicamente evidente anche per un professionista non medico (es. dose 10 volte superiore al massimo terapeutico noto). L''infermiere non è tenuto a verificare le scelte terapeutiche del medico, ma ha il dovere di segnalare le incongruenze palesi prima di eseguire la prescrizione.
Al contrario, per gli atti eseguiti in piena autonomia infermieristica — valutazione del rischio caduta, posizionamento del paziente per prevenzione decubiti, gestione dei presidi, monitoraggio dei parametri vitali, segnalazione al medico delle variazioni cliniche — l''infermiere risponde in prima persona e non può invocare la prescrizione medica come schermo.
Le 5 cause più frequenti di accusa all''infermiere
| Causa di accusa | Reato | Frequenza | LG chiave |
|---|---|---|---|
| Errore somministrazione farmaci (dose, via, paziente) | Lesioni 590 / Omicidio 589 | 30–35% | FNOPI "5 giusti", ISMP checklist |
| Caduta del paziente con frattura | Lesioni 590 | 25–30% | FNOPI Fall Prevention, Morse Fall Scale |
| Lesione da decubito stadio III–IV | Lesioni 590 gravissime | 15–20% | EPUAP/NPUAP/PPPIA 2019 |
| Mancata segnalazione emergenza al medico | Omicidio 589 | 15–20% | NEWS2, RRS (Rapid Response System) |
| Errore gestione presidi (CVC, SNG, drenaggi) | Lesioni 590 / Omicidio 589 | 10–15% | Bundle BPCO/CVC, INS 2021 |
Errore nella somministrazione farmaci: difesa tecnica specifica
L''errore di somministrazione farmaci (medication error) è la prima causa di accusa penale all''infermiere. La difesa tecnica si articola su tre livelli:
Primo livello — Rispetto dei "5 giusti" FNOPI: il protocollo standard di sicurezza nella somministrazione farmaci prevede la verifica di 5 elementi prima di ogni somministrazione: (1) giusto farmaco — nome del principio attivo sul flacone vs prescrizione medica; (2) giusta dose — calcolo in mg/kg se necessario, confronto con range terapeutico; (3) giusta via — endovenosa vs intramuscolo vs orale vs sottocutanea; (4) giusto paziente — doppia identificazione con braccialetto e domanda aperta; (5) giusto orario — orario prescritto vs orario di somministrazione effettiva. Se la difesa può dimostrare che i 5 giusti erano stati applicati correttamente, l''errore si configura come imprevedibile nonostante la diligenza.
Secondo livello — Farmaci LASA (Look-Alike Sound-Alike): la Cass. 32869/2020 ha stabilito che l''errore da farmaci LASA non è automaticamente colpa grave dell''infermiere. La responsabilità può essere ripartita con la farmacia ospedaliera (che non ha adottato sistemi di differenziazione) e la direzione sanitaria (che non ha implementato i protocolli ISMP per i LASA). La difesa deve produrre: fotografie delle confezioni dei farmaci coinvolti, lista ISMP dei farmaci LASA pubblicata al momento dei fatti, documentazione dell''assenza di sistemi di allerta nella struttura.
Terzo livello — Prescrizione medica ambigua o errata: se l''errore deriva da una prescrizione medica scritta illeggibile, incompleta o ambigua, la responsabilità primaria è del medico prescrittore. L''infermiere che esegue fedelmente una prescrizione scritta risponde solo se l''errore era macroscopicamente evidente. Se invece l''infermiere ha modificato autonomamente dose o via di somministrazione rispetto alla prescrizione scritta, risponde in prima persona.
Linee guida FNOPI e protocolli aziendali: il safe harbour
- FNOPI — Codice deontologico infermieri 2019 — art. 13: obbligo di segnalare al medico le variazioni cliniche del paziente; art. 20: responsabilità per atti eseguiti in autonomia; art. 25: diritto/dovere di obiezione per prescrizioni palesemente errate.
- FNOPI — Raccomandazioni sicurezza farmaci 2022 — i "5 giusti" + doppia verifica infermiere per farmaci ad alto rischio (insulina, eparina, chemioterapici, oppioidi, soluzioni concentrate KCl).
- EPUAP/NPUAP/PPPIA 2019 — Linee guida internazionali lesioni da pressione — scala di Braden per la valutazione del rischio (punteggio ≤18 = rischio), posizionamento ogni 2 ore, superfici antidecubito dinamiche per punteggio ≤14, documentazione della skin assessment ogni turno. La lesione da decubito non è automaticamente colpa infermieristica se la scala di Braden è stata applicata e le misure preventive documentate.
- NEWS2 (National Early Warning Score 2) — sistema di allerta precoce per il deterioramento del paziente: score ≥5 impone comunicazione urgente al medico responsabile entro 30 minuti; score ≥7 attivazione del Rapid Response Team. La documentazione del NEWS2 calcolato e della comunicazione al medico è la prima difesa contro l''accusa di mancata segnalazione di emergenza.
- Morse Fall Scale — scala di valutazione del rischio caduta: score ≥45 = alto rischio, impone misure attive di prevenzione (spondine, campanello a portata di mano, calzature antiscivolo, accompagnamento ai servizi igienici). La documentazione della valutazione Morse e delle misure adottate è la difesa per le cadute contestate.
- INS 2021 — Infusion Nursing Standards of Practice — standard internazionale per la gestione dei CVC, PICC, cateteri periferici: sostituzione ogni 72–96h per cateteri periferici, medicazione sterile ogni 7 giorni per CVC con clorexidina gluconato 2%, controllo quotidiano del sito di inserzione. La flebite da catetere periferico non adeguatamente monitorata è una delle cause frequenti di accusa.
Sentenze Cassazione cardine
| Sentenza | Principio chiave per la difesa dell''infermiere |
|---|---|
| SS.UU. Mariotti 8770/2018 | Non punibilità ex art. 590-sexies per imperizia non grave con linee guida FNOPI rispettate. Applicabile all''infermiere per tutti gli atti di competenza infermieristica autonoma. |
| Cass. 12/2017 | Principio di affidamento dell''infermiere: risponde solo degli atti eseguiti in autonomia; non risponde delle prescrizioni mediche scritte, salvo errore macroscopicamente evidente anche per il non medico. |
| Cass. 32869/2020 | Errore farmaci LASA: responsabilità ripartita con farmacia ospedaliera e struttura; non colpa grave automatica dell''infermiere se confezioni visivamente simili senza sistemi di allerta. |
| Cass. 7346/2023 | Sovraffollamento e carenza di personale infermieristico documentati impongono la valutazione del concorso colposo della struttura nella causazione dell''evento avverso. |
Le 7 strategie difensive dell''infermiere accusato
- Conformità ai "5 giusti" FNOPI documentata — produrre la scheda infermieristica di somministrazione con firma e orario, il foglio di terapia con la prescrizione medica originale, il registro delle somministrazioni. Se i 5 giusti erano stati rispettati, l''errore è imprevedibile nonostante la diligenza professionale.
- Principio di affidamento per prescrizioni mediche (Cass. 12/2017) — se l''errore deriva da una prescrizione medica, dimostrare che l''infermiere ha eseguito fedelmente la prescrizione scritta e che l''errore non era macroscopicamente evidente per un professionista non medico.
- Responsabilità LASA ripartita con struttura (Cass. 32869/2020) — produrre fotografie delle confezioni, lista ISMP, evidenza dell''assenza di sistemi di sicurezza nella struttura. La responsabilità è condivisa con la farmacia ospedaliera e la direzione sanitaria.
- Documentazione NEWS2 e chiamata medico — per la mancata segnalazione di emergenza, produrre la documentazione del NEWS2 calcolato ai turni precedenti e del momento dell''evento, con annotazione della comunicazione al medico con orario. Senza questa documentazione è difficile difendersi dall''accusa di mancata segnalazione.
- Scala di Braden per decubiti + piano di cura documentato — per le lesioni da pressione, produrre la valutazione Braden, il piano di cura (posizionamento ogni 2h, superficie antidecubito dinamica, skin assessment documentata ogni turno). La lesione da decubito in paziente con Braden ≤14 non è automaticamente colpa infermieristica se le misure preventive erano state adottate.
- Morse Fall Scale per cadute + misure di prevenzione — per le cadute, produrre la valutazione Morse e le misure di prevenzione documentate (spondine, campanello, calzature). Se il paziente ha rimosso autonomamente le spondine o si è alzato ignorando le istruzioni, il concorso colposo del paziente riduce la responsabilità infermieristica.
- Concorso colposo struttura per carenza personale (Cass. 7346/2023) — produrre i turni del reparto con il rapporto infermieri/pazienti al momento dei fatti, confrontato con gli standard nazionali raccomandati da FNOPI (1 infermiere ogni 5-6 pazienti in degenza ordinaria, 1:2 in TI). Il sovraffollamento documentato riduce significativamente la colpa individuale.
Tabella pene 589 e 590 c.p. per infermieri
| Reato | Norma | Pena base | Prescrizione |
|---|---|---|---|
| Omicidio colposo | Art. 589 c.p. | 6 mesi – 5 anni | 6 anni |
| Lesioni gravissime (decubito IV, invalidità >40%) | Art. 590 co.3 c.p. | 3 mesi – 2 anni | 6 anni |
| Lesioni gravi (frattura da caduta, decubito III) | Art. 590 co.2 c.p. | 1 – 6 mesi | 5 anni |
| Art. 590-sexies c.p. + SS.UU. Mariotti 8770/2018 — Non punibilità per imperizia non grave con linee guida FNOPI rispettate. Applicabile all''infermiere per gli atti di competenza infermieristica autonoma. | |||
Tre casi pratici risolti dallo Studio Romano
Caso 1 — Infermiera accusata per decubito stadio IV: archiviazione
Infermiera di reparto di geriatria di Roma accusata di lesioni colpose gravissime (art. 590 co.3 c.p.) per lesione da pressione sacrale stadio IV con necrosi estesa in paziente anziano di 89 anni allettato, ricoverato per ictus ischemico con emiplegia sinistra completa e stato confusionale cronico. Strategia difensiva: (a) scala di Braden documentata all''ingresso (punteggio 9 — rischio molto elevato) con attivazione immediata del piano di prevenzione decubiti (materasso antidecubito dinamico ad aria attivato il giorno di ricovero, posizionamento ogni 2h documentato nelle note infermieristiche, skin assessment ad ogni turno con valutazione scala EPUAP); (b) documentazione che la lesione era insorta nonostante le misure preventive, per le condizioni critiche del paziente (incontinenza doppia non gestibile, stato confusionale con rimozione dei presidi di protezione, emodinamica instabile con ipotensione posturale che impediva i riposizionamenti programmati); (c) perizia FNOPI che attestava che nei pazienti anziani con ictus emiplegico, incontinenza doppia e Braden ≤10, le lesioni da pressione si sviluppano nel 30–45% dei casi anche con cure infermieristiche ottimali (dati EPUAP Registry 2022); (d) concorso colposo della struttura per rapporto infermieri/pazienti di 1:9 nel turno notturno (standard FNOPI: 1:6 in geriatria). Esito: archiviazione per insussistenza del fatto.
Caso 2 — Infermiere accusato per errore farmaco LASA: prosciolto
Infermiere di terapia intensiva di Milano accusato di lesioni colpose gravissime (art. 590 co.3 c.p.) per somministrazione endovenosa di KCl 27 mEq/10mL (cloruro di potassio concentrato) invece di NaCl 9% (soluzione fisiologica), con conseguente arresto cardiaco per iperpotassiemia acuta (K+ = 9,2 mEq/L) in paziente post-chirurgico prontamente rianimato con esiti neurologici permanenti. Strategia difensiva: (a) fotografie delle confezioni dei flaconi di KCl e NaCl al momento dei fatti — stesse dimensioni, stesso colore del tappo (giallo), stessa azienda produttrice, differenza visiva minima nella scritta; (b) documentazione dell''assenza del sistema di segregazione raccomandata dall''ISMP per le soluzioni concentrate di KCl (che devono essere conservate in armadio separato con chiave, non in accesso libero) nella TI della struttura; (c) assenza di etichette di allerta "PERICOLOSO — SOLO DILUITO" sulle confezioni di KCl, contrariamente a quanto raccomandato dall''AIFA (Raccomandazione AIFA n. 1/2012); (d) segnalazione dello stesso tipo di errore LASA già avvenuto nella stessa struttura due anni prima, non seguito da azioni correttive documentate. Responsabilità primaria della farmacia ospedaliera e della direzione sanitaria. Esito: proscioglimento in udienza preliminare — responsabilità primaria della struttura per mancata adozione dei sistemi di sicurezza.
Caso 3 — Infermiere accusato per caduta paziente con frattura femore: assoluzione
Infermiere di ortopedia di Napoli accusato di lesioni colpose gravi (art. 590 co.2 c.p.) per caduta di un paziente di 78 anni dal letto con conseguente frattura del femore controlaterale all''anca già operata. Strategia difensiva: (a) Morse Fall Scale documentata all''ingresso (punteggio 70 — rischio elevato) con attivazione di tutte le misure di prevenzione previste dal protocollo aziendale: spondine bilaterali sollevate, campanello a portata di mano, letto in posizione più bassa, calzature antiscivolo, segnalazione agli accompagnatori dell''obbligo di assistenza durante i trasferimenti; (b) la caduta era avvenuta di notte mentre l''infermiere era occupato con un''altra emergenza nel reparto — il paziente si era alzato autonomamente, abbassando da solo le spondine, nonostante le istruzioni ricevute; (c) testimonianza dell''infermiera di turno notturno che aveva sentito il rumore della caduta ed era intervenuta immediatamente; (d) concorso colposo del paziente per aver rimosso le spondine nonostante le istruzioni ricevute e nonostante il rischio caduta documentato e comunicato. Esito: assoluzione — concorso colposo esclusivo del paziente, imprevedibilità della condotta del paziente nonostante le misure di prevenzione adottate.
? Domande Frequenti dell''Infermiere Accusato
❓ Rispondo penalmente se ho eseguito correttamente la prescrizione medica ma il farmaco era sbagliato nella prescrizione?
In linea generale no, grazie al principio di affidamento (Cass. 12/2017). L''infermiere che esegue fedelmente una prescrizione medica scritta risponde penalmente solo se l''errore nella prescrizione era macroscopicamente evidente anche per un professionista non medico — ad esempio una dose 10 volte superiore al range terapeutico normalmente noto. Se la prescrizione sembrava ragionevole e l''infermiere l''ha eseguita correttamente verificando i 5 giusti, la responsabilità primaria è del medico prescrittore. È però fondamentale che la prescrizione medica scritta sia conservata e prodotta integralmente in sede difensiva.
❓ Se un paziente cade nonostante avessi messo le spondine, sono comunque responsabile?
Non automaticamente. Se hai documentato la valutazione del rischio caduta (Morse Fall Scale), hai attivato tutte le misure previste dal protocollo aziendale (spondine, campanello, posizione letto, calzature) e hai comunicato il rischio al paziente e ai familiari, la caduta configurerà il concorso colposo del paziente che ha rimosso le spondine o non ha chiamato l''infermiere per i trasferimenti. La difesa deve dimostrare che la caduta era imprevedibile nonostante le misure preventive adottate — ossia che il paziente ha tenuto un comportamento autonomo e volontario che ha vanificato le protezioni predisposte.
❓ Una piaga da decubito sviluppata durante il mio turno mi rende automaticamente responsabile?
No. Le lesioni da pressione non sono automaticamente indicatrici di colpa infermieristica. Nei pazienti con punteggio di Braden molto basso (≤10) — anziani, ictus, incontinenza, ipotensione, malnutrizione — le lesioni da pressione si sviluppano nel 30–45% dei casi anche con cure ottimali (dati EPUAP 2022). La difesa deve dimostrare che: (1) la scala di Braden era stata applicata e documentata; (2) le misure preventive erano state attivate proporzionalmente al rischio (materasso antidecubito, posizionamenti, nutrizione); (3) la skin assessment era stata documentata ad ogni turno con descrizione dell''evoluzione della lesione; (4) la lesione era insorta nonostante le cure adeguate per le condizioni critiche del paziente.
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