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Cosa Fare in Caso di Arresto: Guida Urgente | Avv. Romano

Aggiornato il 18 min di lettura3530 parole
Avv. Massimo Romano — Penalista Cassazionista
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 | Patrocinante in Cassazione dal 23/10/2015
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In materia di Cosa Fare in Caso di Arresto: Guida Urgente, è fondamentale conoscere i propri diritti e affidarsi a un penalista specializzato fin dalla prima fase del procedimento. In materia di Cosa Fare in Caso di Arresto: Guida Urgente | Avv. Romano, è fondamentale conoscere i propri diritti e affidarsi a un penalista specializzato fin dalla prima fase del procedimento. Non dire nulla agli agenti di polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza. Nemmeno 'non ho fatto nulla'. Soprattutto non 'era per uso personale', 'non sapevo cosa fosse', 'stavo solo portando un pacco'. Qualsiasi cosa tu dica viene verbaliizzata e può essere usata contro di te. La frase giusta è: 'Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Vo. Per assistenza: +39 335 669 3954 (h24).

Se stai leggendo questa guida perché tu o un familiare siete stati appena arrestati: ogni secondo conta. Le prime ore dopo l'arresto sono le più critiche dell'intero procedimento penale. Questa guida ti dice esattamente cosa fare, nell'ordine giusto, senza perdere tempo.

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Questa guida risponde alle domande più urgenti su Cosa Fare in Caso di Arresto. Per assistenza immediata: +39 335 669 3954 (h24).

Risposta diretta

Diritti della persona arrestata è disciplinata dall'art. 13 Cost. e artt. 386-391 c.p.p.. Procedibilità: informazione sui diritti per iscritto (art. 386 co. 1 c.p.p.); avviso al difensore; facoltà di non rispondere; diritto di informare un familiare; convalida entro 96 ore complessive. Il punto decisivo in difesa è le prime 48 ore.

Nessun verbale, nessun modulo, nessuna rinuncia. Non sono mai 'formalità'. L'unica eccezione: la ricevuta della comunicazione dei diritti (Letter of Rights).

Che cosa prevede la legge

La fattispecie è prevista dall'art. 13 Cost. e artt. 386-391 c.p.p., sotto la rubrica «Diritti della persona arrestata». Fonte: Costituzione, art. 13; codice di procedura penale, artt. 64, 386, 387, 390 e 391; direttiva 2012/13/UE.

Procedibilità: informazione sui diritti per iscritto (art. 386 co. 1 c.p.p.); avviso al difensore; facoltà di non rispondere; diritto di informare un familiare; convalida entro 96 ore complessive. Giudice competente: giudice per le indagini preliminari del luogo dell'arresto.

Su che cosa si costruisce la difesa

Il punto su cui si gioca la difesa è le prime 48 ore, in cui la difesa può incidere sulla convalida e sulla scelta della misura, e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza gli avvertimenti dell'art. 64 co. 3 c.p.p..

Da qui discendono le verifiche preliminari sul fascicolo: quale comma è stato contestato, se la qualificazione giuridica regge alla luce degli elementi raccolti, se gli atti di indagine sono stati compiuti con le garanzie previste e se vi sono elementi da acquisire con indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.

Come si sviluppa il procedimento

Il percorso è quello ordinario del codice di procedura penale, ma i punti in cui la difesa può incidere sono pochi e collocati presto.

Fasi e finestre difensive
FaseChe cosa accadeNorma
Iscrizione della notizia di reatoDecorrono i termini di indagineartt. 335 e 405 c.p.p.
Informazione di garanziaNomina del difensore e accesso agli atti compiutiartt. 369 e 369-bis c.p.p.
Indagini difensiveColloqui, dichiarazioni scritte, accertamenti tecnici di parteartt. 391-bis e ss. c.p.p.
Avviso di conclusione delle indaginiVenti giorni per memorie, documenti e richiesta di interrogatorioart. 415-bis c.p.p.
Udienza preliminareScelta dei riti alternativiartt. 416, 438 e 444 c.p.p.
DibattimentoFormazione della prova nel contraddittorioartt. 496 e ss. c.p.p.
ImpugnazioniAppello e ricorso per cassazioneartt. 593 e 606 c.p.p.

Termini e prescrizione

Il tempo necessario a prescrivere corrisponde al massimo della pena edittale prevista dall'art. 13 Cost. e artt. 386-391 c.p.p., e comunque non è inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni (art. 157 c.p.). Gli atti interruttivi elencati dall'art. 160 c.p. fanno decorrere un nuovo termine, che non può comunque superare gli aumenti massimi dell'art. 161.

Per i fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado; nei gradi di impugnazione opera invece l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio, introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. La regola applicabile dipende quindi dalla data del fatto, ed è la prima verifica da fare sul fascicolo.

Domande frequenti

Il reato è procedibile d'ufficio o a querela?

Procedibilità: informazione sui diritti per iscritto (art. 386 co. 1 c.p.p.); avviso al difensore; facoltà di non rispondere; diritto di informare un familiare; convalida entro 96 ore complessive. Il giudice competente è: giudice per le indagini preliminari del luogo dell'arresto.

Qual è il primo punto da verificare in difesa?

Le prime 48 ore, in cui la difesa può incidere sulla convalida e sulla scelta della misura, e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza gli avvertimenti dell'art. 64 co. 3 c.p.p.. È la verifica che orienta tutte le altre.

Dove si trova il testo della norma?

Il riferimento è: Costituzione, art. 13; codice di procedura penale, artt. 64, 386, 387, 390 e 391; direttiva 2012/13/UE. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.

Quadro normativo e analisi aggiornata

L'Avv. Massimo Romano — Ordine Avvocati Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23/10/2015 — segue costantemente l'evoluzione della giurisprudenza in questo settore e garantisce una difesa sempre aggiornata alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione.

Come lavora lo Studio Romano in questo tipo di procedimento

  1. Azione 1Contatto e analisi immediata: risposta h24, analisi della situazione in pochi minuti, identificazione dei termini urgenti da rispettare.
  2. Azione 2Studio del fascicolo: analisi approfondita di tutti gli atti disponibili, identificazione delle vulnerabilità dell'accusa.
  3. Azione 3Indagini difensive: raccolta di prove a favore, audizione di testimoni, nomina di consulenti tecnici.
  4. Azione 4Memorie al PM o al Giudice: presentazione di argomenti giuridici e prove a discarico nei termini corretti.
  5. Azione 5Scelta del rito e strategia processuale: valutazione di ogni opzione per il caso specifico.
  6. Azione 6Impugnazioni: appello e ricorso in Cassazione diretto (Albo Speciale CNF).

Fonti normative e giurisprudenziali

I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.

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