Lesioni Gravi da Incidente Stradale (Art. 590-bis c.p.)
Il riferimento è l'art. 582 c.p. (Lesione personale). Fonte: Codice penale, artt. 582 e 583.
Che cosa prevede la legge
Il riferimento è l'art. 582 c.p. (Lesione personale). Fonte: Codice penale, artt. 582 e 583.
Procedibilità: a querela per le lesioni lievi; d'ufficio per le gravi e gravissime. Giudice competente: tribunale monocratico.
Pene previste dall'ordinamento
L'art. 582 c.p. punisce il fatto con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Ipotesi ulteriori previste dalla stessa disciplina: lesione grave (art. 583 co. 1): reclusione da 3 a 7 anni; gravissima (co. 2): reclusione da 6 a 12 anni.
| Voce | Contenuto |
|---|---|
| Norma | art. 582 c.p. |
| Pena della fattispecie base | reclusione da 6 mesi a 3 anni |
| Altre ipotesi | lesione grave (art. 583 co. 1): reclusione da 3 a 7 anni; gravissima (co. 2): reclusione da 6 a 12 anni |
| Procedibilità | a querela per le lesioni lievi; d'ufficio per le gravi e gravissime |
| Giudice competente | tribunale monocratico |
Strategie difensive ricorrenti
Il punto su cui si gioca la difesa è la qualificazione della malattia e della sua durata, che determina il passaggio da lieve a grave e con esso la procedibilità.
Da qui discendono le verifiche preliminari sul fascicolo: quale comma è stato contestato, se la qualificazione giuridica regge alla luce degli elementi raccolti, se gli atti di indagine sono stati compiuti con le garanzie previste e se vi sono elementi da acquisire con indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.
Come si sviluppa il procedimento
Il percorso è quello ordinario del codice di procedura penale, ma i punti in cui la difesa può incidere sono pochi e collocati presto.
| Fase | Che cosa accade | Norma |
|---|---|---|
| Iscrizione della notizia di reato | Decorrono i termini di indagine | artt. 335 e 405 c.p.p. |
| Informazione di garanzia | Nomina del difensore e accesso agli atti compiuti | artt. 369 e 369-bis c.p.p. |
| Indagini difensive | Colloqui, dichiarazioni scritte, accertamenti tecnici di parte | artt. 391-bis e ss. c.p.p. |
| Avviso di conclusione delle indagini | Venti giorni per memorie, documenti e richiesta di interrogatorio | art. 415-bis c.p.p. |
| Udienza preliminare | Scelta dei riti alternativi | artt. 416, 438 e 444 c.p.p. |
| Dibattimento | Formazione della prova nel contraddittorio | artt. 496 e ss. c.p.p. |
| Impugnazioni | Appello e ricorso per cassazione | artt. 593 e 606 c.p.p. |
Termini e prescrizione
La regola dipende dalla data del fatto, ed e' la prima verifica da fare sul fascicolo: per i fatti successivi al 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, e nei gradi successivi subentra l'improcedibilita' introdotta dalla riforma Cartabia. La tabella completa per reato e' in prescrizione dei reati penali: tabella e termini.
Le domande che riceviamo più spesso
Quale pena prevede l'art. 582 c.p.?
L'art. 582 c.p. punisce la fattispecie base con la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Lesione grave (art. 583 co. 1): reclusione da 3 a 7 anni; gravissima (co. 2): reclusione da 6 a 12 anni.
Il reato è procedibile d'ufficio o a querela?
Procedibilità: a querela per le lesioni lievi; d'ufficio per le gravi e gravissime. Il giudice competente è: tribunale monocratico.
Qual è il primo punto da verificare in difesa?
La qualificazione della malattia e della sua durata, che determina il passaggio da lieve a grave e con esso la procedibilità. È la verifica che orienta tutte le altre.
Dove si trova il testo della norma?
Il riferimento è: Codice penale, artt. 582 e 583. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.
▶ Risposta immediata: L'art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali gravi e gravissime, introdotto dalla L. 41/2016) punisce le lesioni causate dalla violazione del codice della strada. Le pene vanno da 3 mesi a 10 anni secondo la gravità delle lesioni e le aggravanti. La difesa utilizza le stesse strategie dell'omicidio stradale: contestazione tecnica dell'etilometro, perizia cinematica, attenuanti. Chiamare subi.

