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Mandato di Cattura: Cosa Fare Subito | Avv. Romano Roma

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Avv. Massimo Romano — Penalista Cassazionista
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 | Patrocinante in Cassazione dal 23/10/2015
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Mandato di Cattura: Cosa Fare Subito | Avv. Romano Roma — Studio Legale Avv. Massimo Romano

Il 'mandato di cattura' nel linguaggio comune è l'ordinanza applicativa della misura cautelare custodiale (art. 285 c.p.p. — custodia in carcere, o art. 284 — arresti domiciliari). Viene emessa dal GIP su richiesta del PM quando sussistono: gravi indizi di colpevolezza (art. 273); esigenze cautelari (art. 274 — pericolo di fuga, inquinamento prove. Per assistenza: +39 335 669 3954 (h24).


Ricevere un mandato di cattura (tecnicamente: ordinanza di custodia cautelare, art. 291 c.p.p.) è una delle esperienze più devastanti. L'ordinanza viene eseguita dalla polizia giudiziaria e porta alla detenzione immediata. Il rimedio principale è il ricorso al Tribunale del Riesame entro 10 giorni. L'Avv. Romano interviene nelle prime ore per predisporre il ricorso.

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Questa guida risponde alle domande più urgenti su Mandato di Cattura. Per assistenza immediata: +39 335 669 3954 (h24).

Risposta diretta

Revoca e sostituzione delle misure cautelari è disciplinata dall'artt. 299, 303 e 309 c.p.p.. Procedibilità: istanza di revoca o sostituzione al giudice procedente (art. 299 c.p.p.); riesame entro dieci giorni (art. 309 c.p.p.); scarcerazione automatica alla scadenza dei termini di fase (art. 303 c.p.p.). Il punto decisivo in difesa è l'ordinamento italiano non prevede il rilascio su cauzione: la libertà si ottiene contestando i gravi indizi o le esigenze cautelari.

Entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza (art. 309 co. 1 c.p.p.). Il Tribunale del Riesame decide entro 10 giorni dalla ricezione degli atti. Se non decide entro questi termini, l'ordinanza perde efficacia.

Che cosa prevede la legge

Si applica l'artt. 299, 303 e 309 c.p.p., che disciplina l'ipotesi di revoca e sostituzione delle misure cautelari. Fonte: Codice di procedura penale, artt. 285, 299, 303 e 309.

Procedibilità: istanza di revoca o sostituzione al giudice procedente (art. 299 c.p.p.); riesame entro dieci giorni (art. 309 c.p.p.); scarcerazione automatica alla scadenza dei termini di fase (art. 303 c.p.p.). Giudice competente: giudice procedente; tribunale del riesame del capoluogo di distretto.

Strategie difensive ricorrenti

Il punto su cui si gioca la difesa è l'ordinamento italiano non prevede il rilascio su cauzione: la libertà si ottiene contestando i gravi indizi o le esigenze cautelari, chiedendo una misura meno afflittiva, o facendo valere la decorrenza dei termini di fase. Va inoltre precisato che il mandato di cattura è stato sostituito, con il codice del 1988, dall'ordinanza di custodia cautelare dell'art. 285 c.p.p..

Da qui discendono le verifiche preliminari sul fascicolo: quale comma è stato contestato, se la qualificazione giuridica regge alla luce degli elementi raccolti, se gli atti di indagine sono stati compiuti con le garanzie previste e se vi sono elementi da acquisire con indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.

Come si sviluppa il procedimento

Il percorso è quello ordinario del codice di procedura penale, ma i punti in cui la difesa può incidere sono pochi e collocati presto.

Fasi e finestre difensive
FaseChe cosa accadeNorma
Iscrizione della notizia di reatoDecorrono i termini di indagineartt. 335 e 405 c.p.p.
Informazione di garanziaNomina del difensore e accesso agli atti compiutiartt. 369 e 369-bis c.p.p.
Indagini difensiveColloqui, dichiarazioni scritte, accertamenti tecnici di parteartt. 391-bis e ss. c.p.p.
Avviso di conclusione delle indaginiVenti giorni per memorie, documenti e richiesta di interrogatorioart. 415-bis c.p.p.
Udienza preliminareScelta dei riti alternativiartt. 416, 438 e 444 c.p.p.
DibattimentoFormazione della prova nel contraddittorioartt. 496 e ss. c.p.p.
ImpugnazioniAppello e ricorso per cassazioneartt. 593 e 606 c.p.p.

Termini e prescrizione

Il tempo necessario a prescrivere corrisponde al massimo della pena edittale prevista dall'artt. 299, 303 e 309 c.p.p., e comunque non è inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni (art. 157 c.p.). Gli atti interruttivi elencati dall'art. 160 c.p. fanno decorrere un nuovo termine, che non può comunque superare gli aumenti massimi dell'art. 161.

Per i fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado; nei gradi di impugnazione opera invece l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio, introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. La regola applicabile dipende quindi dalla data del fatto, ed è la prima verifica da fare sul fascicolo.

Domande frequenti

Il reato è procedibile d'ufficio o a querela?

Procedibilità: istanza di revoca o sostituzione al giudice procedente (art. 299 c.p.p.); riesame entro dieci giorni (art. 309 c.p.p.); scarcerazione automatica alla scadenza dei termini di fase (art. 303 c.p.p.). Il giudice competente è: giudice procedente; tribunale del riesame del capoluogo di distretto.

Qual è il primo punto da verificare in difesa?

L'ordinamento italiano non prevede il rilascio su cauzione: la libertà si ottiene contestando i gravi indizi o le esigenze cautelari, chiedendo una misura meno afflittiva, o facendo valere la decorrenza dei termini di fase. va inoltre precisato che il mandato di cattura è stato sostituito, con il codice del 1988, dall'ordinanza di custodia cautelare dell'art. 285 c.p.p.. È la verifica che orienta tutte le altre.

Dove si trova il testo della norma?

Il riferimento è: Codice di procedura penale, artt. 285, 299, 303 e 309. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.

Quadro normativo e analisi aggiornata

L'Avv. Massimo Romano — Ordine Avvocati Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23/10/2015 — segue costantemente l'evoluzione della giurisprudenza in questo settore e garantisce una difesa sempre aggiornata alle più recenti pronunce della Corte di Cassazione.

Come lavora lo Studio Romano in questo tipo di procedimento

  1. Azione 1Contatto e analisi immediata: risposta h24, analisi della situazione in pochi minuti, identificazione dei termini urgenti da rispettare.
  2. Azione 2Studio del fascicolo: analisi approfondita di tutti gli atti disponibili, identificazione delle vulnerabilità dell'accusa.
  3. Azione 3Indagini difensive: raccolta di prove a favore, audizione di testimoni, nomina di consulenti tecnici.
  4. Azione 4Memorie al PM o al Giudice: presentazione di argomenti giuridici e prove a discarico nei termini corretti.
  5. Azione 5Scelta del rito e strategia processuale: valutazione di ogni opzione per il caso specifico.
  6. Azione 6Impugnazioni: appello e ricorso in Cassazione diretto (Albo Speciale CNF).
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Fonti normative e giurisprudenziali

I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.

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