Indagato dalla Procura Europea EPPO: Guida Completa alla Difesa Penale 2026

Avv. Massimo Romano — Penalista Cassazionista
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▶ Risposta immediata: Un procedimento EPPO (European Public Prosecutor's Office) è strutturalmente diverso da un'indagine della Procura italiana: coinvolge potenzialmente più paesi UE simultaneamente, utilizza strumenti investigativi coordinati tra 22 giurisdizioni, e può portare a sequestri preventivi transnazionali in 48 ore. I diritti dell'indagato sono garantiti dalla Carta dei Diritti Fondamentali UE e dalle Di...

La struttura dell'EPPO: chi è chi e chi decide nel procedimento

L'EPPO (European Public Prosecutor's Office, Procura Europea) è operativo dal 1° giugno 2021 e ha sede a Lussemburgo. La struttura è bicefala:

  • Livello centrale (Lussemburgo): la Procuratrice Capo Europea Laura Kövesi, i 2 Deputy European Chief Prosecutors, e il College composto dai 22 Procuratori Europei (uno per Stato membro partecipante). Le Camere Permanenti (gruppi di Procuratori Europei) supervisionano le indagini e prendono le decisioni strategiche più importanti: rinvio a giudizio, archiviazione, scelta del foro del processo.
  • Livello nazionale (Italia): i Procuratori Delegati Europei (PDE) italiani sono distaccati presso le Procure della Repubblica di Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Bologna, Venezia, Reggio Calabria e Genova. Sono magistrati italiani che agiscono in nome dell'EPPO ma applicano le norme processuali italiane nelle indagini sul territorio italiano.

La chiave della complessità difensiva è questa: l'indagato ha di fronte un organismo che è formalmente europeo ma che opera attraverso magistrati nazionali con poteri nazionali. La Camera Permanente di Lussemburgo può però "avocare" l'indagine (toglierla al PDE italiano e trasferirla a un PDE di altro paese) o decidere di processare l'indagato in un paese diverso dall'Italia. Queste decisioni sono contestabili dalla difesa ma richiedono competenze specifiche sul diritto EPPO.

Quali reati rientrano nella competenza EPPO: la mappa completa

L'EPPO è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea ("reati PIF"), definiti dalla Direttiva 2017/1371 e recepiti in Italia con D.Lgs. 75/2020 e D.Lgs. 9/2021:

  • Frode ai danni del bilancio UE (art. 3 Dir. PIF + art. 640-bis c.p.): presentazione di documenti falsi o inesatti per ottenere fondi UE (inclusi fondi PNRR, fondi strutturali FESR/FSE, fondi agricoli PAC, fondi Horizon Europe)
  • Frode IVA transnazionale superiore a 10 milioni di euro (art. 3 co. 2 lett. d Dir. PIF + artt. 2, 8 D.Lgs. 74/2000): carousel fraud intracomunitaria, false dichiarazioni IVA su operazioni intracomunitarie
  • Corruzione attiva e passiva (art. 4 co. 2 Dir. PIF + artt. 318-321 c.p.): corruzione di pubblici ufficiali italiani o UE in relazione a procedure che riguardano fondi UE
  • Riciclaggio dei proventi (art. 4 Dir. PIF + artt. 648-bis/ter c.p.): reimpiego di proventi di frode ai fondi UE
  • Appropriazione indebita da parte di funzionari UE (art. 4 Dir. PIF): deviazione di fondi UE da parte di chi ne aveva la gestione legittima
  • Partecipazione a organizzazione criminale finalizzata ai reati sopra (art. 416 c.p. + art. 3 co. 2 lett. c Dir. PIF)

La soglia di competenza: per la maggior parte dei reati PIF, l'EPPO è competente se il danno al bilancio UE supera 10.000€. Per la frode IVA, la soglia è 10 milioni di euro e il reato deve avere carattere transnazionale (almeno due paesi UE coinvolti). Al di sotto di queste soglie, la competenza rimane alla Procura italiana ordinaria.

Come conduce le indagini l'EPPO in Italia: strumenti e poteri

In Italia, il PDE attiva i propri poteri investigativi attraverso la polizia giudiziaria italiana (Guardia di Finanza — Nucleo Speciale Polizia Valutaria, Carabinieri TPC) e gli strumenti previsti dal c.p.p. italiano, ma coordinati a livello europeo. Le specificità operative più rilevanti per la difesa:

  • Perquisizioni coordinate transnazionali: una richiesta della Camera Permanente di Lussemburgo può far scattare perquisizioni simultanee in Italia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi nella stessa mattina, senza che le autorità di un paese avvertano le controparti negli altri. Questo rende impossibile qualsiasi "preparazione" e sottolinea l'importanza di avere già un avvocato attivo prima di qualsiasi azione investigativa.
  • Sequestri preventivi transnazionali accelerati: il Reg. UE 2018/1805 sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di sequestro consente all'EPPO di far eseguire un sequestro italiano in tutti gli altri 21 paesi partecipanti entro 48 ore dalla convalida del GIP italiano.
  • Accesso ai dati bancari UE: l'EPPO ha accesso diretto alle Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di tutti i paesi partecipanti e può richiedere informazioni bancarie senza passare da rogatorie bilaterali.
  • Intercettazioni: autorizzate dal GIP italiano su richiesta del PDE; le intercettazioni eseguite in Italia possono essere usate come prova in qualsiasi paese EPPO dove si svolga il processo.

Avviso di garanzia EPPO: le prime mosse difensive

L'avviso di garanzia in un procedimento EPPO ha la stessa forma dell'avviso ex art. 369 c.p.p. italiano, ma indica come autorità procedente il Procuratore Delegato Europeo. Al ricevimento dell'avviso:

  • Non rispondere spontaneamente: il diritto al silenzio è garantito dall'art. 48 della Carta dei Diritti Fondamentali UE e dall'art. 8 della Direttiva 2016/343. Qualsiasi dichiarazione spontanea può essere usata contro di voi in tutti i 22 paesi EPPO.
  • Audit immediato dell'esposizione: con l'avvocato, mappare entro 48-72 ore tutti i paesi potenzialmente coinvolti nell'indagine, tutti i conti correnti e beni sequestrabili, tutte le comunicazioni intercettabili.
  • Non distruggere documenti: la distruzione di prove in un procedimento EPPO è reato autonomo (intralcio alla giustizia) e può portare a ulteriori imputazioni.
  • Nominare l'avvocato in ogni paese coinvolto: se l'EPPO indaga su attività in più paesi, è necessario un avvocato corrispondente in ciascuna giurisdizione. Lo Studio Romano coordina questa rete.

I diritti dell'indagato nel procedimento EPPO: il quadro europeo

L'art. 41 del Reg. EPPO garantisce all'indagato i diritti procedurali delle Direttive UE sul giusto processo, più ampi in certi aspetti rispetto al solo c.p.p. italiano:

  • Direttiva 2012/13/UE — Diritto all'informazione: il PDE deve comunicare le accuse in modo comprensibile, indicando i fatti contestati e la qualificazione giuridica provvisoria
  • Direttiva 2013/48/UE — Diritto al difensore: accesso all'avvocato prima di qualsiasi interrogatorio; colloquio riservato senza limiti di durata
  • Direttiva 2010/64/UE — Diritto all'interprete: gratuito per tutte le fasi processuali, inclusa la traduzione degli atti essenziali
  • Direttiva 2016/343/UE — Presunzione di innocenza: il PDE e l'EPPO non possono rilasciare dichiarazioni pubbliche che pregiudichino la presunzione di innocenza prima della condanna definitiva
  • Diritto all'accesso agli atti: il difensore può prendere visione del fascicolo investigativo (con gli stessi limiti previsti dal c.p.p. italiano per il deposito vincolato)

La Corte di Giustizia UE (CGUE), C-281/22 (G.K. e altri, 2023), ha chiarito che i diritti fondamentali dell'indagato si applicano in modo uniforme in tutti i paesi EPPO, indipendentemente da quale sia lo Stato in cui si svolge concretamente l'indagine.

Sequestro preventivo EPPO: opposizione e dissequestro

Il sequestro preventivo è l'arma più devastante dell'EPPO per imprese e imprenditori: blocca conti, immobili e partecipazioni in più paesi simultaneamente, rendendo impossibile la continuazione dell'attività economica. La difesa dispone di tre strumenti principali:

  • Riesame ex art. 324 c.p.p. davanti al Tribunale del Riesame italiano: termine 10 giorni dal sequestro. Può annullare il sequestro per difetto di fumus delicti (il reato non sembra configurabile) o periculum in mora. La Cass. Sez. II, n. 38432/2024 ha confermato l'obbligo del Tribunale di verificare autonomamente il fumus anche per i sequestri EPPO.
  • Opposizione nel paese di esecuzione: per i sequestri eseguiti in altri paesi EPPO tramite il Reg. 2018/1805, è possibile opporsi davanti ai tribunali del paese di esecuzione contestando la validità del certificato di riconoscimento.
  • Sostituzione con cauzione o fideiussione: il GIP può autorizzare la sostituzione del sequestro con una cauzione monetaria o fideiussione bancaria, consentendo la ripresa dell'attività mentre il procedimento prosegue.

Il forum shopping EPPO: dove sarò processato?

Una delle peculiarità più significative dell'EPPO è che la Camera Permanente di Lussemburgo decide in quale paese portare il caso a giudizio — e questa scelta può fare una differenza enorme per l'indagato in termini di pene previste, garanzie processuali e giudici competenti.

La difesa può contestare la scelta del foro del processo se appare motivata da ragioni diverse dall'efficienza processuale (es. scelta del paese con le pene più severe, o con i tribunali meno propensi all'assoluzione). La CGUE, C-281/22 (2023), ha stabilito che la scelta del foro deve rispettare i diritti fondamentali dell'indagato e che i criteri di scelta devono essere trasparenti e motivati.

In termini pratici: un indagato italiano preferirà generalmente essere processato in Italia (diritto familiare, presenza dei testimoni e dei consulenti tecnici, accessibilità all'avvocato difensore). La difesa può presentare alla Camera Permanente argomenti a sostegno del processo in Italia.

La strategia difensiva integrata: l'approccio dello Studio Romano

La difesa in un procedimento EPPO richiede un approccio su quattro livelli simultanei:

  • Livello italiano: contestazione del fumus delicti davanti al GIP e al Tribunale del Riesame; opposizione alle misure cautelari personali; acquisizione degli atti investigativi; preparazione della difesa nel merito per l'eventuale udienza preliminare e dibattimento italiani.
  • Livello europeo istituzionale: interlocuzione con la Camera Permanente di Lussemburgo sulla scelta del foro; monitoraggio delle comunicazioni tra i diversi PDE; contestazione di eventuali violazioni delle garanzie procedurali europee.
  • Livello degli altri paesi coinvolti: coordinamento con avvocati corrispondenti in ciascun paese dove l'EPPO conduce indagini o ha disposto sequestri; opposizione ai provvedimenti di riconoscimento dei sequestri italiani nei paesi esteri.
  • Livello della strategia processuale: valutazione dei riti deflativi disponibili (il D.Lgs. 9/2021 prevede specifici meccanismi di deflazione per i reati PIF), gestione dei rapporti con le eventuali parti civili (istituzioni UE, enti pubblici danneggiati), coordinamento con i consulenti tecnici per la difesa nel merito.

Domande Frequenti

Come faccio a sapere se l'EPPO mi sta indagando prima di ricevere un avviso di garanzia?

L'EPPO tipicamente conduce indagini per 12-24 mesi prima di notificare l'avviso di garanzia. I segnali indiretti di un'indagine EPPO in corso possono includere: richieste di informazioni da parte della Guardia di Finanza (NSPV) o dei Carabinieri relative a contratti con enti pubblici o fondi UE; blocchi inaspettati di pagamenti da parte di banche; comunicazioni di avvio di ispezione OLAF; richieste di documenti da parte di altre autorità nazionali UE. Se si rilevano questi segnali, è essenziale contattare un penalista specializzato in EPPO prima che l'indagine diventi pubblica. Lo Studio Romano può condurre una verifica preventiva della posizione del cliente.

Posso scegliere io dove essere processato dall'EPPO?

Non direttamente, ma la difesa può presentare alla Camera Permanente di Lussemburgo argomenti a favore del processo in un determinato paese (in genere Italia). La scelta del foro è discrezionale della Camera Permanente ma deve rispettare i diritti fondamentali dell'indagato e i criteri di trasparenza e motivazione (CGUE, C-281/22, 2023). Argomenti rilevanti: sede principale dei fatti, luogo di residenza dell'imputato, localizzazione delle prove, lingua processuale. In certi casi, la difesa può contestare la scelta del foro davanti ai tribunali nazionali del paese di processo.

Se la mia azienda ha già restituito i fondi PNRR non dovuti, posso evitare il processo penale?

La restituzione spontanea dei fondi è un elemento significativo ma non automaticamente esclude la responsabilità penale. L'EPPO distingue tra errori di rendicontazione (che non configurano frode) e condotta fraudolenta intenzionale. La restituzione spontanea prima dell'avvio delle indagini è valutata positivamente dalla Camera Permanente nelle decisioni sull'opportunità dell'azione penale. Se la restituzione avviene dopo l'avvio delle indagini, può valere come attenuante processuale. In ogni caso, la strategia di restituzione deve essere pianificata con l'avvocato: una restituzione spontanea non coordinata può invece essere interpretata come ammissione di responsabilità. Chiamare il +39 335 669 3954.

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