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DASPO 2026: Cosa È, Come Funziona, Come Impugnarlo

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DASPO 2026: Cosa È, Come Funziona, Come Impugnarlo — Studio Legale Avv. Massimo Romano

Avv. Massimo Romano — Penalista Cassazionista
Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli n. 14553 | Patrocinante in Cassazione dal 23/10/2015
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Risposta diretta

Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive è disciplinata dall'art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401. La pena prevista per la fattispecie base è la misura di prevenzione atipica disposta dal questore; la violazione del divieto è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro. Procedibilità: d'ufficio per la violazione. Il punto decisivo in difesa è il termine perentorio per la convalida giudiziale della prescrizione di comparizione presso l'ufficio di polizia.

La difesa per divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive parte sempre dall'esercizio del diritto al silenzio (art. 64 c.p.p.) finché non si è parlato con un avvocato.

Le indagini preliminari per divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive sono condotte dalla Procura della Repubblica competente per territorio, coordinata con le forze di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza).

Sul piano processuale, il difensore può attivare numerosi strumenti per tutelare la posizione dell'assistito: dalle memorie difensive ex art. 121 c.p.p. alle investigazioni difensive ex artt. 391-bis ss. c.p.p., dalla richiesta di riesame delle misure cautelari (art. 309 c.p.p.) all'appello cautelare (art. 310 c.p.p.), fino agli incidenti di esecuzione (art. 670 c.p.p.) per la fase post-sentenza.

La norma applicabile

La fattispecie è prevista dall'art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401, sotto la rubrica «Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive». Fonte: Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6.

Procedibilità: d'ufficio per la violazione. Giudice competente: tribunale monocratico; convalida del giudice per le indagini preliminari per la prescrizione di comparizione.

Il trattamento sanzionatorio

L'art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401 punisce il fatto con la misura di prevenzione atipica disposta dal questore; la violazione del divieto è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.

Sintesi del trattamento sanzionatorio
VoceContenuto
Normaart. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401
Pena della fattispecie basemisura di prevenzione atipica disposta dal questore; la violazione del divieto è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro
Procedibilitàd'ufficio per la violazione
Giudice competentetribunale monocratico; convalida del giudice per le indagini preliminari per la prescrizione di comparizione

Il nodo tecnico della difesa

Il punto su cui si gioca la difesa è il termine perentorio per la convalida giudiziale della prescrizione di comparizione presso l'ufficio di polizia, la cui inosservanza travolge la misura.

Da qui discendono le verifiche preliminari sul fascicolo: quale comma è stato contestato, se la qualificazione giuridica regge alla luce degli elementi raccolti, se gli atti di indagine sono stati compiuti con le garanzie previste e se vi sono elementi da acquisire con indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.

Come si sviluppa il procedimento

Il percorso è quello ordinario del codice di procedura penale, ma i punti in cui la difesa può incidere sono pochi e collocati presto.

Fasi e finestre difensive
FaseChe cosa accadeNorma
Iscrizione della notizia di reatoDecorrono i termini di indagineartt. 335 e 405 c.p.p.
Informazione di garanziaNomina del difensore e accesso agli atti compiutiartt. 369 e 369-bis c.p.p.
Indagini difensiveColloqui, dichiarazioni scritte, accertamenti tecnici di parteartt. 391-bis e ss. c.p.p.
Avviso di conclusione delle indaginiVenti giorni per memorie, documenti e richiesta di interrogatorioart. 415-bis c.p.p.
Udienza preliminareScelta dei riti alternativiartt. 416, 438 e 444 c.p.p.
DibattimentoFormazione della prova nel contraddittorioartt. 496 e ss. c.p.p.
ImpugnazioniAppello e ricorso per cassazioneartt. 593 e 606 c.p.p.

Termini e prescrizione

La regola dipende dalla data del fatto, ed e' la prima verifica da fare sul fascicolo: per i fatti successivi al 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa con la sentenza di primo grado, e nei gradi successivi subentra l'improcedibilita' introdotta dalla riforma Cartabia. La tabella completa per reato e' in prescrizione dei reati penali: tabella e termini.

Domande frequenti

Quale pena prevede l'art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401?

L'art. 6 l. 13 dicembre 1989, n. 401 punisce la fattispecie base con la misura di prevenzione atipica disposta dal questore; la violazione del divieto è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.

Il reato è procedibile d'ufficio o a querela?

Procedibilità: d'ufficio per la violazione. Il giudice competente è: tribunale monocratico; convalida del giudice per le indagini preliminari per la prescrizione di comparizione.

Qual è il primo punto da verificare in difesa?

Il termine perentorio per la convalida giudiziale della prescrizione di comparizione presso l'ufficio di polizia, la cui inosservanza travolge la misura. È la verifica che orienta tutte le altre.

Dove si trova il testo della norma?

Il riferimento è: Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.

Termini e prescrizione

I termini di prescrizione e i termini processuali rivestono un'importanza decisiva nella strategia difensiva.

TermineDurataNormaNote
Prescrizione ordinariaPari al massimo edittale, comunque non inferiore a 6 anniart. 157 c.p.Sospensione e interruzione possono prolungarla
Custodia cautelare in carcere (max)2/3 del massimo edittaleart. 303-304 c.p.p.Scaglionata per fasi del procedimento
Impugnazione sentenza (appello)15, 30 o 45 giorniart. 585 c.p.p.In base alla complessità della motivazione
Ricorso per Cassazione15, 30 o 45 giorniart. 585 c.p.p.Solo motivi di legittimità (art. 606 c.p.p.)
Querela di parte3 mesi dalla notizia del fattoart. 124 c.p.Termine perentorio (6 mesi per reati sessuali)

Iter processuale: dalla notizia di reato alla sentenza

La scansione delle fasi, con la norma e i termini di ciascuna, è in le fasi del processo penale italiano.

Fonti normative e giurisprudenziali

I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.

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