Rilascio Dopo Arresto: Tempi e Procedure | Avv. Romano Roma
▶ Risposta diretta — in sintesi

In materia di Rilascio Dopo Arresto: Tempi e Procedure, è fondamentale conoscere i propri diritti e affidarsi a un penalista specializzato fin dalla prima fase del procedimento. In materia di Rilascio Dopo Arresto: Tempi e Procedure | Avv. Romano Roma, è fondamentale conoscere i propri diritti e affidarsi a un penalista specializzato fin dalla prima fase del procedimento. Il GIP deve decidere sulla misura cautelare entro 96 ore dall'arresto. Se non decide entro questo termine, l'arresto decade e si viene liberati. Nella pratica la direttissima si tiene quasi sempre entro 48 ore, e il GIP applica o no le misure cautelari nella stessa udienza. Per assistenza urgente: +39 335 669 3954 (h24).
Dopo un arresto la domanda più urgente è: quando e come si torna a casa? Il sistema penale italiano prevede tempi precisi e strumenti specifici per ottenere il rilascio o almeno una misura cautelare meno grave del carcere. L'Avv. Romano è specializzato nell'intervento alla direttissima per ottenere il rilascio o gli arresti domiciliari nelle prime 48 ore dall'arresto.
Revoca e sostituzione delle misure cautelari è disciplinata dall'artt. 299, 303 e 309 c.p.p.. Procedibilità: istanza di revoca o sostituzione al giudice procedente (art. 299 c.p.p.); riesame entro dieci giorni (art. 309 c.p.p.); scarcerazione automatica alla scadenza dei termini di fase (art. 303 c.p.p.). Il punto decisivo in difesa è l'ordinamento italiano non prevede il rilascio su cauzione: la libertà si ottiene contestando i gravi indizi o le esigenze cautelari.
Che cosa prevede la legge
La disciplina è contenuta nell'artt. 299, 303 e 309 c.p.p., rubricato «Revoca e sostituzione delle misure cautelari». Fonte: Codice di procedura penale, artt. 285, 299, 303 e 309.
Procedibilità: istanza di revoca o sostituzione al giudice procedente (art. 299 c.p.p.); riesame entro dieci giorni (art. 309 c.p.p.); scarcerazione automatica alla scadenza dei termini di fase (art. 303 c.p.p.). Giudice competente: giudice procedente; tribunale del riesame del capoluogo di distretto.
Il nodo tecnico della difesa
Il punto su cui si gioca la difesa è l'ordinamento italiano non prevede il rilascio su cauzione: la libertà si ottiene contestando i gravi indizi o le esigenze cautelari, chiedendo una misura meno afflittiva, o facendo valere la decorrenza dei termini di fase. Va inoltre precisato che il mandato di cattura è stato sostituito, con il codice del 1988, dall'ordinanza di custodia cautelare dell'art. 285 c.p.p..
Da qui discendono le verifiche preliminari sul fascicolo: quale comma è stato contestato, se la qualificazione giuridica regge alla luce degli elementi raccolti, se gli atti di indagine sono stati compiuti con le garanzie previste e se vi sono elementi da acquisire con indagini difensive ai sensi degli artt. 391-bis e seguenti del codice di procedura penale.
Come si sviluppa il procedimento
Il percorso è quello ordinario del codice di procedura penale, ma i punti in cui la difesa può incidere sono pochi e collocati presto.
| Fase | Che cosa accade | Norma |
|---|---|---|
| Iscrizione della notizia di reato | Decorrono i termini di indagine | artt. 335 e 405 c.p.p. |
| Informazione di garanzia | Nomina del difensore e accesso agli atti compiuti | artt. 369 e 369-bis c.p.p. |
| Indagini difensive | Colloqui, dichiarazioni scritte, accertamenti tecnici di parte | artt. 391-bis e ss. c.p.p. |
| Avviso di conclusione delle indagini | Venti giorni per memorie, documenti e richiesta di interrogatorio | art. 415-bis c.p.p. |
| Udienza preliminare | Scelta dei riti alternativi | artt. 416, 438 e 444 c.p.p. |
| Dibattimento | Formazione della prova nel contraddittorio | artt. 496 e ss. c.p.p. |
| Impugnazioni | Appello e ricorso per cassazione | artt. 593 e 606 c.p.p. |
Termini e prescrizione
Il tempo necessario a prescrivere corrisponde al massimo della pena edittale prevista dall'artt. 299, 303 e 309 c.p.p., e comunque non è inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni (art. 157 c.p.). Gli atti interruttivi elencati dall'art. 160 c.p. fanno decorrere un nuovo termine, che non può comunque superare gli aumenti massimi dell'art. 161.
Per i fatti commessi dopo il 1° gennaio 2020 il corso della prescrizione cessa con la pronuncia della sentenza di primo grado; nei gradi di impugnazione opera invece l'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio, introdotta dall'art. 344-bis c.p.p. La regola applicabile dipende quindi dalla data del fatto, ed è la prima verifica da fare sul fascicolo.
Domande ricorrenti
Il reato è procedibile d'ufficio o a querela?
Procedibilità: istanza di revoca o sostituzione al giudice procedente (art. 299 c.p.p.); riesame entro dieci giorni (art. 309 c.p.p.); scarcerazione automatica alla scadenza dei termini di fase (art. 303 c.p.p.). Il giudice competente è: giudice procedente; tribunale del riesame del capoluogo di distretto.
Qual è il primo punto da verificare in difesa?
L'ordinamento italiano non prevede il rilascio su cauzione: la libertà si ottiene contestando i gravi indizi o le esigenze cautelari, chiedendo una misura meno afflittiva, o facendo valere la decorrenza dei termini di fase. va inoltre precisato che il mandato di cattura è stato sostituito, con il codice del 1988, dall'ordinanza di custodia cautelare dell'art. 285 c.p.p.. È la verifica che orienta tutte le altre.
Dove si trova il testo della norma?
Il riferimento è: Codice di procedura penale, artt. 285, 299, 303 e 309. Il testo vigente è consultabile su Normattiva.
Analisi normativa e orientamento giurisprudenziale aggiornato
L'Avv. Massimo Romano — Penalista Cassazionista, Ordine Avvocati Napoli n. 14553, patrocinante in Cassazione dal 23/10/2015 — segue costantemente l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in questo settore per garantire la difesa più aggiornata. Le norme applicabili e la giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione vengono analizzate per ogni caso specifico.
- Le prime 48 ore: il periodo più critico. Il PM valuta se chiedere la convalida, il GIP convalida entro 96 ore. La direttissima si tiene quasi sempre entro 48 ore. La presenza del difensore alla direttissima è fondamentale per evitare la custodia in carcere
- Il ricorso al Riesame (art. 309 c.p.p.): se il GIP applica la custodia in carcere, il difensore può presentare ricorso al Tribunale del Riesame entro 10 giorni. Il Tribunale decide entro 10 giorni dall'udienza. Questo è il principale strumento per ottenere la scarcerazione
- La cauzione non esiste nel diritto italiano: il sistema anglo-americano del bail (deposito cauzionale per uscire dal carcere) non esiste in Italia. Le misure cautelari vengono valutate dal giudice sulla base dei presupposti dell'art. 274 c.p.p., non sul pagamento di una somma
- La modifica della misura cautelare (art. 299 c.p.p.): il difensore può chiedere in qualsiasi momento la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, allegando nuovi elementi (lavoro trovato, domicilio sicuro, trattamento terapeutico iniziato)
Iter processuale: dalla notizia di reato alla sentenza
Il processo penale italiano segue una scansione precisa di fasi, ognuna delle quali offre specifiche opportunità di difesa.
| Fase | Norma | Durata tipica | Atti difensivi possibili |
|---|---|---|---|
| 1. Indagini preliminari | art. 326-415 c.p.p. | 6 mesi - 2 anni (prorogabili) | Memorie, consulenze, investigazioni difensive (art. 391-bis ss. c.p.p.) |
| 2. Udienza preliminare (GUP) | art. 416-433 c.p.p. | 1-3 udienze | Richiesta di patteggiamento, abbreviato, archiviazione, opposizione |
| 3. Dibattimento di primo grado | art. 484-548 c.p.p. | 6-24 mesi | Esame testi, prove documentali, perizie, requisitoria/arringa |
| 4. Appello | art. 593-605 c.p.p. | 12-24 mesi | Motivi di gravame, nuove prove (limitatamente), arringa |
| 5. Cassazione | art. 606-628 c.p.p. | 12-18 mesi | Solo motivi di legittimità, no esame del merito |
Termini e prescrizione
Il decorso dei termini di prescrizione può estinguere il reato: per questo è cruciale monitorarne l'andamento.
| Termine | Durata | Norma | Note |
|---|---|---|---|
| Prescrizione ordinaria | Pari al massimo edittale, comunque non inferiore a 6 anni | art. 157 c.p. | Sospensione e interruzione possono prolungarla |
| Custodia cautelare in carcere (max) | 2/3 del massimo edittale | art. 303-304 c.p.p. | Scaglionata per fasi del procedimento |
| Impugnazione sentenza (appello) | 15, 30 o 45 giorni | art. 585 c.p.p. | In base alla complessità della motivazione |
| Ricorso per Cassazione | 15, 30 o 45 giorni | art. 585 c.p.p. | Solo motivi di legittimità (art. 606 c.p.p.) |
| Querela di parte | 3 mesi dalla notizia del fatto | art. 124 c.p. | Termine perentorio (6 mesi per reati sessuali) |
Fonti normative e giurisprudenziali
I riferimenti citati in questa guida rimandano ai testi ufficiali. Le norme possono cambiare: verifichi sempre la versione vigente alla data del suo caso.
- Codice di procedura penaleNormattiva — testo ufficiale
- Codice penaleNormattiva — testo ufficiale
- L. 69/2005 — Mandato d'arresto europeoNormattiva — testo ufficiale
- Costituzione della Repubblica ItalianaNormattiva — testo ufficiale
- Convenzione europea dei diritti dell'uomoNormattiva — testo ufficiale
- Corte di Cassazione — banca dati ItalgiureMassime e sentenze ufficiali
- Consiglio Nazionale ForenseDeontologia e parametri forensi
